|
|
Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
e-mail gildabologna@iperbole.bologna.it |
|
Assenze per malattia del personale docente con contratto a tempo indeterminato
1.Premessa
L’assenza
per malattia per i docenti è disciplinata dall’art. 23 del CCNL 4.8.1995, il
nuovo istituto contrattuale ha sostituito l’aspettativa per infermità di cui
all’art. 68, del T.U. n. 3/57.
L’assenza
per malattia non interrompe il rapporto di lavoro, il docente collocato in
malattia conserva tutti i diritti e tutti gli obblighi connessi al suo stato.
L’assenza
per malattia si configura come un diritto del docente. La discrezionalità
dell’amministrazione scolastica è limitata al solo accertamento
dell’esistenza dei presupposti, cioè l’esistenza dell’infermità e il
giudizio sugli effetti temporaneamente invalidanti. Cosicché, una volta
accertato il carattere temporaneamente invalidante della malattia, l’assenza
per motivi di salute non può essere negata.
Le
assenze per malattia sono autorizzate dal Dirigente Scolastico.
2.Durata
dell’assenza.
La
durata massima dell’assenza per malattia è stabilita in
18
mesi (548 gg.) indipendentemente se
usufruita in un unico periodo senza soluzione di continuità o frazionatamene in
più periodi, in questo caso si sommano tutti i periodi di assenza per malattia
fruiti nell’ultimo triennio precedente l’ultimo episodio morboso.
Il
primo triennio di riferimento non ha effetto retroattivo, ma decorre dalla data
di entrata in vigore del contratto del 1995, cioè il 4.8.1995.
Allo
scadere dei 18 mesi, qualora sussistano particolari motivi di gravità, il
docente può chiedere a domanda, un ulteriore periodo di 18 mesi senza
retribuzione, ai soli fini della conservazione del posto.
Prima
di autorizzare l’ulteriore periodo d’assenza, l’Amministrazione scolastica
deve procedere all’accertamento delle condizioni di salute presso l’ASL, al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Allo
scadere dei limiti massimi d’assenza si procede alla risoluzione del rapporto
di lavoro. Si procede altresì alla risoluzione del rapporto di lavoro,
riconoscendo l’indennità di preavviso, qualora il docente sia stato
dichiarato inidoneo all’insegnamento ma idoneo ad altri compiti, allorché il
docente non richieda l’utilizzazione ad altra mansione.
Vanno
tenute presenti in merito le norme speciali richiamate dall’art. 23 comma 7
del CCNL 4.8.1995 che garantiscono il diritto alla conservazione del posto per
coloro che sono affetti di TBC e le norme contenute nella legge 26.6.1990 n. 161
assorbita dal DPR 9.10.1990, n. 309 che garantiscono il diritto alla
conservazione del posto per coloro che partecipano o assistono familiari a
progetti terapeutici.
3.Assenza
per malattia dovuta a gravi patologie.
L’art.
23 comma 8 bis del CCNL 26.5.1999 disciplina l’assenza per malattia dovuta a
gravi patologie. Di seguito si intendono chiarire dubbi e perplessità in merito all’applicazione della norma contrattuale.
Quali
assenze sono comprese nelle gravi patologie?
Le
gravi patologie per le quali è prevista la retribuzione intera e sono escluse
dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia non sono espressamente
specificati dalla norma contrattuale che si limita ad affermare che si deve
trattare di una grave patologia.
La
gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale
del Dirigente Scolastico, ma deve essere accertata e certificata dalla
competente ASL.
Inoltre
la gravità della patologia deve essere collegata all’effettuazione di terapie
che per loro natura e modalità di svolgimento possono essere temporaneamente
e/o parzialmente invalidanti per il docente.
Nella
certificazione che il docente deve esibire non solo deve essere espressamente
specificato che si tratta di una grave patologia, ma anche il tipo di terapia.
·
Da
chi
deve essere rilasciata la certificazione?
La
certificazione contenente le gravi patologie e le relative terapie che devono
essere effettuate deve essere rilasciata dai medici dell’ASL. Quindi può
essere il medico di famiglia come il medico specialista dipendente dall’ASL.
Non
è idonea la certificazione rilasciata dal medico specialista al di fuori del
Servizio Sanitario Nazionale.
·
Effetti
dell’assenza per gravi patologie.
L’assenza per
gravi patologie va retribuita sempre per inero e non fa cumulo con le
assenze per malattia ai fini della durata massima.
4.
Trattamento economico durante l’assenza per malattia.
Per le assenze per malattia è previsto
il seguente trattamento economico:
·
Per
i primi 9 mesi è corrisposta la retribuzione intera. Nell’ambito di tale
periodo per malattie di durata superiore ai 15 giorni lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza il docente ha
diritto anche al trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo.
·
Dal
10° al 12° mese di assenza la retribuzione è corrisposta al 90%
·
Dal
13° al 18° mese, è corrisposta una retribuzione ridotta al 50%.
·
Nessuna
retribuzione per l’ulteriore periodo di assenza di 18 mesi.
Il trattamento economico dovuto al docente durante i 18 mesi
di assenza, durante i quali egli ha diritto alla conservazione del posto, va
riferito al triennio, determinato, sommando all’ultimo episodio morboso, tutte
le assenze per malattia verificatesi in precedenza nel triennio.
Ad
esempio, se il dipendente è assente per malattia per il periodo dal 10.4.2003
al 15.8.2003, il triennio nell’ambito del quale sommare i periodi
d’assenza decorrerà dal 6.8.2000 ed avrà termine il 15.8.2003. Nel
suddetto periodo, tutte le assenze per malattia si sommano, sia agli effetti
della determinazione della durata massima (18 mesi), sia agli effetti della
retribuzione.
5.
Procedimento per l’autorizzazione dell’assenza per malattia.
Per
usufruire dei primi 18 mesi non è richiesta apposita domanda scritta, ma una
semplice comunicazione scritta o orale che salvo impedimento deve essere fatta
tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del
giorno in cui si verifica l’assenza.
Tale
comunicazione è prevista anche in caso di proroga dell’assenza per malattia.
La
presentazione della domanda scritta è invece richiesta nel caso in cui il
docente intenda usufruire degli ulteriori 18 mesi.
6.
Decorrenza dell’assenza per malattia.
La
decorrenza dell’assenza non necessariamente deve coincidere con la data del
rilascio del certificato medico.
Nella
pratica si possono determinare i seguenti due casi.
·
Il
certificato è rilasciato con decorrenza dallo stesso giorno in cui il docente
ha prestato servizio ( la mattina lavora e
nel pomeriggio si ammala), in tal caso se la prognosi è di 20 giorni,
l’assenza dal servizio è per 19 giorni, perché il 20° giorno coincide con
il giorno del rilascio del certificato.
·
Il
certificato attesta che il docente dichiara di essersi ammalato dal giorno
immediatamente quello del suo rilascio,in tal caso il certificato copre anche
tale giorno di assenza. Per il conteggio della prognosi, il
conteggio partirà non dalla data del rilascio del certificato bensì da
quella attestata dal medico, cioè dalla data in cui il docente ha dichiarato di
essersi ammalato ( cfr. Sentenza del Pretore di Lecco 30.4.1988).
Di
seguito si riporta un esempio per chiarire questa seconda ipotesi.
Il
docente che si assenta il 4.2.2003, il certificato medico è rilasciato il
5.2.2003 con la precisazione “ dichiara di essersi ammalato dal 4.2.2002 e
con tre giorni di prognosi, il periodo coperto dal certificato sarà dal
4.2.2003 al 6.2.2003.
7.Come
computare i periodi di assenza per malattia?
I
periodi d’assenza per malattia non possono superare in un triennio la durata
complessiva di 18 mesi secondo quanto stabilito dall’art. 23, primo comma del
CCNL del 4.8.1995.
Il
computo dei periodi di assenza deve essere fatto per mesi e non per giorni, i
mesi devono essere considerati indipendentemente dal numero dei giorni in essi
contenuti, sia quando l’assenza venga effettuata in un’unica soluzione, sia
quando si tratta di più periodi senza interruzioni. Nel computo del mese si
deve tener conto del giorno iniziale e non deve essere compreso il giorno finale
Ad
esempio, la richiesta di un mese di assenza a decorrere dal 10.2.2003 va
concessa fino al 9.3.2003, la richiesta di due mesi dal 16.9.2003 al 15.11.2003;
la richiesta di 30 giorni dal 15.2.2003 va concessa fino al 16.3.2003.
Qualora
le richieste di assenza si riferiscono a periodi di giorni non continuativi, i
mesi si considerano tutti di 30 giorni. Così, ad esempio, 18 mesi di assenza
corrispondono a 548 giorni (365:12X18),
per cui ipotizzando un docente che ad una prima assenza per malattia di 14 mesi
(gg.456 = 365:12X14) faccia seguire una seconda richiesta di 80 giorni,
l’eventuale terza richiesta non potrà superare il 12 giorni (456+80+12)=548.
8.Rapporto
tra assenza per malattia e giorni festivi.
I giorni festivi iniziali e terminali di un
periodo d’assenza per malattia non devono essere compresi nell’assenza
stessa.
I giorni festivi intermedi compresi in un periodo
d’assenza per malattia devono essere computati nel calcolo delle giornate di
assenza.
I giorni festivi intercorrenti tra la fruizione
senza interruzione di due periodi di assenza per malattia devono essere compresi
nei relativi giorni di assenza.
I giorni festivi intercorrenti tra un periodo di
assenza per malattia e uno di ferie o di aspettativa per famiglia devono essere
compresi nei relativi giorni di assenza.
Nel caso di un docente assente il venerdì,
il sabato per malattia, il lunedì sia il suo giorno libero, il martedì si
assenti di nuovo per malattia, la domenica e il lunedì determinano una
interruzione del periodo di malattia solo se il docente si sia reso disponibile
per la ripresa del servizio, diversamente non essendoci la stata la ripresa del
servizio, deve essere considerato un unico periodo di assenza per malattia.
9.
Obblighi del docente assente per malattia.
Il docente assente per malattia dovrà:
·
comunicare
l’assenza non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa
si verifica, tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso di prosecuzione
dell’assenza;
·
inviare
per raccomandata A.R. o recapitare a mano il certificato medico entro 5 giorni
dall’inizio della malattia;
·
farsi
trovare nel domicilio comunicato alla scuola durante le fasce orarie di
reperibilità, anche la domenica e giorni festivi, dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19;
·
dare
immediata comunicazione alla scuola, indicando una diversa fascia oraria di
reperibilità, nel caso il docente, per giustificati motivi o per effettuare
visite mediche, debba allontanarsi dal domicilio comunicato durante le fasce
orarie.
10.Presentazione
del certificato medico.
Il certificato medico va prodotto entro 5
giorni successivi all’inizio della malattia. Il certificato deve essere
prodotto quale che sia la durata della malattia, anche per un solo giorno di
assenza.
11.Visita
fiscale.
La modifica al comma 11 dell’art. 23 del CCNL 4.8.1995, apportata
dall’art. 49 del CCNL del 26.5.1999 riguarda l’eliminazione dell’obbligo
di disporre la visita fiscale avendo la nuova disposizione sostituito
l’espressione “dispone” con “può disporre”. Inoltre, viene sancito il
divieto di disporre la visita fiscale in caso di ricovero in ospedale pubblico o
convenzionato.
Sulla
richiesta di assenza per malattia è rimessa alla discrezione del dirigente
scolastico disporre o meno la visita fiscale per accertare l’esistenza
dell’infermità denunciata dal docente con il certificato medico, ciò vuol
dire che è riconosciuta all’amministrazione la facoltà e non più
l’obbligo di disporre la visita fiscale.
La
visita fiscale non deve essere in ogni caso disposta nel caso in cui il docente
risulti ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
La
Corte di Cassazione con sentenza in data 9.10.1998 ha affermato che rientra nel
dovere di diligenza del dipendente che si ammala all’estero accertarsi ( anche
mediante semplice telefonata) che effettivamente il datore di lavoro sia venuto
a conoscenza dello stato di malattia e dell’indirizzo dove eventualmente
effettuare la visita fiscale.
La
Corte di Cassazione con sentenza in data 9.10.98 ha affermato che è ammissibile
che il domicilio del dipendente coincida non già con una abitazione, ma con un
albergo. In tal caso il dipendente ha l’onere di comunicare con precisione
l’indirizzo in cui far effettuare l’eventuale visita di controllo.
Le
ASL devono garantire l’effettuazione delle visite di controllo domiciliare
entro lo stesso giorno della richiesta.
Le
visite possono naturalmente essere eseguite anche in orari diversi dalle fasce
orarie di reperibilità del dipendente.
Il
medico incaricato del controllo dello stato di malattia deve confermare o meno
l’esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del
servizio.
Il
medico incaricato del controllo invita il docente a riprendere il servizio nel
primo giorno non festivo nel caso ritenga esaurita la malattia. Il docente se
non riassume servizio deve produrre a giustificazione della propria assenza
altra certificazione medica, in tal caso gli ulteriori certificati medici
possono essere presi in considerazione solo se denunciano un’infermità
diversa da quella presa in considerazione nella visita di controllo.
Nel
caso di riduzione del periodo di malattia il docente è tenuto a riassumere
servizio alla data fissata dal medico di controllo, se non riassume servizio
l’amministrazione è tenuta a diffidarlo preavvertendolo che
l’inottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza
dall’impiego.
Il
medico di controllo ove modifichi la prognosi deve darne adeguata motivazione
scritta.
Eseguito
il controllo, il medico deve redigere il relativo referto in triplice copia, due
copie sono consegnate giornalmente all’ASL e la terza al docente.
Qualora
il docente non accetti l’esito della visita di controllo deve eccepirlo,
seduta stante, al medico, che avrà cura di annotarlo sul referto, in tale
ipotesi il giudizio definitivo spetta al Capo del Servizio Medico Legale della
Unità Sanitaria Locale.
Nel caso in cui il docente non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a lasciargli l’invito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale per il primo giorno successivo non festivo. Va chiarito che l’obbligo di giustificare l’assenza dal domicilio durante la visita fiscale rimane comunque anche se il docente si è sottoposto alla visita ambulatoriale.
In caso di assenza al domicilio comunicato durante le fasce orarie, senza
giustificato motivo, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 12.9.1983,n. 463 convertito
con modificazioni nella legge 11.11.1983 n. 638, si incorre nella perdita del
diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia e
nella misura del 50% per i rimanenti giorni per tutta la durata della malattia,
eclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati dal precedente visita
di controllo.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78
del 3.2.1988, ha giudicato legittima la perdita dell’intero trattamento
economico per i primi 10 giorni di malattia in conseguenza della mancata visita
fiscale domiciliare, per quanto concerne la perdita del 50% del trattamento
economico per il periodo di malattia successivo ai primi 10 giorni,
l’Alta Corte ha previsto un’ulteriore visita fiscale di controllo per
rendere applicabile la sanzione. Pertanto solo nel caso il docente risulti
assente ingiustificato alla seconda visita fiscale di controllo sarà possibile
disporre la perdita della retribuzione nella misura del 50%.
I dieci giorni rappresentano il periodo
massimo per il quale è possibile operare la trattenuta della retribuzione. La
trattenuta stessa dovrà essere commisurata alle effettive giornate d’assenza
ingiustificata, se queste sono inferiori a 10.
Ai fini della decadenza dal diritto al
trattamento economico è necessario che il medico di controllo, constatata
l’assenza del docente al proprio domicilio, gli lasci apposita comunicazione
contenente l’invito a sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno
successivo non festivo ed a giustificare l’assenza al domicilio alla scuola di
appartenenza entro il termine di 15 giorni.
Decorso il suddetto termine senza che il
docente abbia prodotto alcuna giustificazione o, nel caso l’avesse prodotta,
la stessa fosse ritenuta inidonea a
giustificare l’assenza, l’amministrazione deve procedere alla trattenuta
dello stipendio nella misura sopra specificata, dandone comunicazione
all’interessato.
La sanzione della perdita del trattamento
economico non è applicabile nei casi in cui l’assenza al domicilio risulti
dovuta a giustificati motivi che il docente ha l’onere di documentare.
La
Corte di Cassazione con sentenza in data 23.7.1998 ha affermato che l’assenza
del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per
sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo
nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell’impossibilità, se non a
prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi.
La Corte di Cassazione con sentenza
in data 4.3.1996 ha affermato che deve considerarsi giustificata
l’assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità
di recarsi dal proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per
accertamenti urgenti.
Una
recente sentenza del Consiglio di Stato la 3142/2002 ha stabilito che il docente
assente per malattia che non si fa trovare a casa dal medico fiscale non è
sanzionabile sempre che l’assenza da casa sia dovuta a causa di forza maggiore
oppure alla necessità di sottoporsi a visite mediche in orario coincidente con
le fasce di reperibilità.
Dopo
la visita fiscale non esiste più obbligo di reperibilità per successivi
controlli, un tale obbligo sarebbe limitativo del diritto di spostamento del
dipendente, e talvolta non compatibile con le necessità terapeutiche ( Corte di
Cassazione, sentenza n. 1942 del 10.3.1990), tale precisazione però non è
menzionata nelle norme contrattuali vigenti, si spera che sia menzionata nelle
prossime.
12.
Validità dell’assenza per malattia.
I primi 18 mesi di assenza per motivi di salute
sono considerati validi a tutti gli effetti, sono quindi, computati per intero
ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché
del trattamento di fine rapporto. Sono inoltre validi ai fini della maturazione
del diritto alle ferie e delle festività soppresse. Non sono invece validi ai
fini del compimento del prescritto periodo dio prova.
Gli ulteriori 18 mesi di assenza per malattia non
sono validi e interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Tali
periodi di assenza privi di contribuzione, se successivi al 31.12.1996, ai sensi
del D.Lvo n. 564 del 16.9.1996 possono essere riscattati ai fini pensionistici,
a domanda, del personale interessato.
13.Modulistica.
·
Modello di domanda per
l’assenza per malattia.
Al Dirigente Scolastico
……………………………
..l..sottoscritt..………………………………nat..il………………….a………………………docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso codesta/o
Circolo
Didattico / Scuola Media/ Istituto Comprensivo / Istituto / Liceo, facendo
seguito alla comunicazione del…………….
TRASMETTE
ai sensi dell’art. 23, comma 10, del CCNL del 4.8.1995, modificato dall’art. 49 del CCNL del 26.5.1999, il certificato medico di giustificazione
dell’assenza
per malattia dal…………….al…………….gg……., rilasciato dal Dott………………….
in data………….
Ai
fini della visita medica di controllo domiciliare, ..l.. sottoscritt.. dichiara
che l’ASL di competenza è la numero…..di………………………
Durante
il predetto periodo di assenza per malattia ..l.. sottoscritt.. risiederà
in………………………via………………………
tel………………………,fax……………………..e-mail……………………..,
ovvero c/o………………………. via…………………….. tel………………………,
fax…………………….e-mail………………………. .
Data………………….. Firma……………………………….
·
Modello di domanda d’assenza
per malattia oltre i 18 mesi.
Al
Dirigente Scolastico
……………………………
..l..sottoscritt.. ………………………………nat.. il………………….a………………………docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso codesta/o
Circolo Didattico / Scuola
Media/ Istituto Comprensivo / Istituto / Liceo,
PREMESSO
che a
causa della malattia particolarmente
grave…………………………………………………………………………………………
Ha già
usufruito di un periodo di assenza dal servizio di 18 ( diciotto) mesi
CHIEDE
ai sensi dell’art. 23 comma 2 e 3 del CCNL del 4.8.1995, di poter usufruire di un ulteriore periodo di 18 ( diciotto ) mesi per la completa guarigione
dalla
malattia e cioè dal…………….. al…………….per complessivi
giorni………. .
Rimane a disposizione per gli eventuali accertamenti delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’ASL competente ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Data……………
Firma…………………………….……………