GILDA degli Insegnanti di Bologna

 

Schema dei benifici posti a tutela delle persone handicappate ( art.21 e 33 legge 5.2.1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, nonché Dlgs. 26.3.2001 n. 151).

Beneficio

1.Prolungamento a 3 anni del congedo
parentale
per il
bambino
handicappato in situazione di gravità (4) art. 33 Dlgs n. 151/2001.

2. Permessi a ore: due ore al giorno retribuite nei primi 3 anni di vita del bamb. handicapp. in situaz. di grav. (art42 co.1 Dlgs. N. 151/2001 e art 33 ,co 2 legge 104/92 (3)(4).

3. Permessi a giorni: tre giorni mensili per assistere il bambino
handicappato in situazione di gravità di età superiore ai 3 anni o persona handicap. in situazione di gravità
( art. 42, c. 2 Dlgs. n. 151/2001 e art. 33, c. 3 e 6, legge 104/92) (3)(4).

4. Scelta della sede

 più vicina al proprio

domicilio ( art. 33 legge 104/92, co. 3 e 6).

 

5.Congedo retribuito fino a 2 anni (art. 80 legge 3338/200 e art. 42, co.5, Dlgs. N. 151/2001).

Categorie
cui spetta

il beneficio

 

Spetta alla madre o in alternativa al padre ( anche adottivi o affidatari) anche
se l’altro genitore non ne abbia diritto.

Il beneficio consiste nel  prolungare da 10 o 11 mesi a 3 anni il congedo parentale,

decorre dallo scadere dei  10 o 11 mesi di cui  è cumulabile.

 

Spetta alla madre,o in alternativa al padre, anche se l’altro genitore non ne abbia diritto. Spetta anche agli adottivi o affidatari.

 

 

Spettano anche allo stesso lavoratore maggiorenne handicappato in situazione di gravità, in alternativa ai permessi a giorni.

 

Spettano, alternativamente a ciascun genitore lavoratore di minorenne, (anche adottivi o affidatari) nonché ai familiari lavoratori dipendenti che assistono con continuità e in via esclusiva il parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, anche se non convivente ( art. 20 legge n. 53/2000)

Spettano anche allo stesso lavoratore handicappato maggiorenne in situazione di gravità, in alternativa ai permessi a ore

Spetta non solo al genitore ( compreso l’adottivo ) ma anche ai familiari lavoratori dipendenti che assistano con continuità e in via esclusiva il parente o affine entro il 3° grado portatore di handicap anche se non convivente.

 

Spetta anche all’handicappato maggiorenne in situazione di gravità.

Spetta anche agli affidatari.

 

Spetta alla lavoratrice madre o, in alternativa al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità e che da almeno 5 anni abbiano titolo a fruire dei benefici di  cui ai punti 1.,2.,3..

 

Contenuto,
condizioni
e limiti
del diritto

 

Il beneficio è alternativo ai permessi a ore.

Retribuzione al 30% per tutt6o il prolungamento, contribuzione figurativa.

 

Il periodo è valido ad ogni effetto, scuse ferie e tredicesima mensilità.

 

 

 

 

Condizione: che il banbino non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.

 

In caso di orario di servizio inferiore alle 6 ore  giornaliere ( è il caso degli insegnanti) o di part time il permesso è di una sola ora (Circolare della Funzione Pubblica del 26.6.1992 n. 90543/7/488) .

 

Retribuzione intera

 

I tre giorni sono retribuiti ( legge 27.10.1993 n. 423).

Non riducono i permessi retribuiti spettanti, riducono le ferie, non per il personale di ruolo, ( art. 21 comma 6 CCN DEL 4.8.1995) e  la tredicesima mensilità.

 

Occorre la convivenza con il figlio, o in assenza che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva ( l’h. non sia ricoverato a tempo pieno) e sono fruibili anche in maniera continuativa, ma non possono essere frazionati in ore, né sono cumulabili con quelli dei mesi successivi.

In caso di part time orizzontale vale la seguente proporzione:

totale standard ore lavorative mese:3= ore lavorative effettive mese : x.

 

In caso di part time verticale la proporzione è:

totale standard gg. lavorativi mese:3= gg. lavorativi effettivi mese : x. 

Scelta della sede più vicina al proprio domicilio e divieto di trasferimento in altra sede senza consenso.

 

Scelta prioritaria dela sede in caso di vincita di concorso e precedenza in sede di trasferimento a domanda ( art. 21 legge 104/1992).

 

Per quanto riguarda la mobilità del personale docente i benefici di cui all’art. 21 e all’art. 33 comma 5 e 7  e comma 6 sono regolati dal sistema delle precedenze di cui all’art. 9 del CC.D.N.  ( vedi scheda n. 290).

 

Congedo continuativo o frazionato fino a 2 anni con indennità corrispondente all’ultima retribuzione e con contribuzione figurativa, la concessione spetta entro 60gg dalla richiesta.