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Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
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Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione
collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i
limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla
normativa vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle
stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore
delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i
regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una
fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera
giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione
del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento
all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata
di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle
somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le
assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal
lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di
permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4,
comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori
di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituisco |
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