GILDA degli Insegnanti di Bologna

 

 

COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE DI SCIOPERO:
OBBLIGO DI FIRMA SOLO PER PRESA VISIONE

 

In riferimento alla corretta applicazione della norma in materia di comunicazioni e dichiarazioni di sciopero (art. 2 comma 3 dell’Allegato al CCNL 99), così come suggerita anche da una ormai consolidata giurisprudenza del Giudice del Lavoro, si tiene a chiarire che:

 ·        Il Dirigente scolastico, avuta notizia di uno sciopero,  ne dà comunicazione ai dipendenti entro i 10 giorni successivi alla data di  proclamazione (5 se lo sciopero è proclamato per più comparti).

·        In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero.

Pertanto il docente “può” (e non “deve”) dichiarare la sua adesione. Propriamente, secondo la norma di cui all’art. 2 comma 3 dell’Allegato al CCNL ’99, non si chiede comunque la dichiarazione di non adesione.

Il docente ha l’obbligo di firmare per presa visione la comunicazione del dirigente diffusa nella forma della circolare, mentre non c’è alcun obbligo  di dichiarare la partecipazione o non partecipazione allo sciopero.

Il docente che non comunica entro i termini di volere aderire allo sciopero è libero fino all’ultimo di aderire o non aderire senza altro onere di comunicazione.

Il docente che non dichiara la sua adesione non deve in alcun modo essere ulteriormente molestato dal Dirigente con “richieste” o “sollecitazioni” successive, magari telefoniche, e ancor meno con convocazioni personali oltre l’orario di lezione, costituendo queste intromissione illegittima nel  libero esercizio del diritto di sciopero del dipendente, sanzionabile come comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. 300/70.

Si noti anche che, in regime di autonomia scolastica e di titolarità esclusiva delle relazioni sindacali da parte del Dirigente scolastico, tale comunicazione deve essere data entro i termini (come sopra accennato entro 10 giorni dalla data di proclamazione), a prescindere dall’avvenuta ricezione da parte della scuola di specifici comunicati sindacali o ministeriali, valendo anche la sola proclamazione diffusa a mezzo stampa e radiotelevisione.

·        Il Dirigente raccoglie le firme e le eventuali dichiarazioni di adesione  e, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico.  Almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi.

L’onere e il dovere di comunicazione alle famiglie dello sciopero e di conseguenti possibili interruzioni o disfunzioni del servizio è del Dirigente scolastico. Il Dirigente può incaricare i docenti di dettare agli alunni l’avviso del Dirigente stesso, al fine di raccogliere le firme dei genitori.

E’ comunque illegittimo pretendere che il docente, in altra forma, renda dichiarazioni alla classe, e per tramite degli alunni ai genitori, così da indurlo ad eludere di fatto la norma posta a garanzia del proprio diritto a non dichiararsi. Né vale, per alcun ordine di scuola, qualsiasi speciale riferimento ad obblighi di custodia dei minori, poiché tali doveri non ricadono su chi sciopera nemmeno se non ha preventivamente comunicato la propria adesione. Il Dirigente, se i dati di adesione raccolti non permettono di raggiungere sicurezze sul regolare funzionamento del servizio, informa le famiglie che questo non può essere garantito a causa dello sciopero ed è a sua volta sollevato da ogni responsabilità.

·        L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal provveditore agli studi.

 TUTTO CIÒ CHIARITO E PREMESSO, LA GILDA DEGLI INSEGNANTI DI MODENA, ANCORA INSISTENDO NELL’INDICARE AI DOCENTI DI NON FIRMARE MAI AVVISI DI SCIOPERO SE NON PER “PRESA VISIONE”, È A DISPOSIZIONE PER LA NECESSARIA TUTELA SINDACALE E GIURISDIZIONALE DEI SINGOLI COLLEGHI IN CASO DI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.