GILDA
degli
Insegnanti di Bologna

In riferimento alla corretta applicazione della norma
in materia di comunicazioni e dichiarazioni di sciopero (art. 2 comma 3
dell’Allegato al CCNL 99), così come suggerita anche da una ormai consolidata
giurisprudenza del Giudice del Lavoro, si tiene a chiarire che:
·
Il Dirigente scolastico, avuta notizia di uno sciopero,
ne dà comunicazione ai dipendenti entro i 10 giorni successivi alla data
di proclamazione (5 se lo sciopero
è proclamato per più comparti).
·
In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno
in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa
l’adesione allo sciopero.
Pertanto
il docente “può” (e non “deve”) dichiarare la sua
adesione. Propriamente, secondo la norma di cui all’art. 2 comma 3
dell’Allegato al CCNL ’99, non si chiede comunque la dichiarazione di non
adesione.
Il docente ha l’obbligo di firmare per presa
visione la comunicazione del dirigente diffusa nella forma della circolare,
mentre non c’è alcun obbligo di
dichiarare la partecipazione o non partecipazione allo sciopero.
Il docente che non comunica entro i termini di
volere aderire allo sciopero è libero fino all’ultimo di aderire o non
aderire senza altro onere di comunicazione.
Il docente che non dichiara la sua adesione
non deve in alcun modo essere ulteriormente molestato dal Dirigente con
“richieste” o “sollecitazioni” successive, magari telefoniche, e ancor
meno con convocazioni personali oltre l’orario di lezione, costituendo queste
intromissione illegittima nel libero
esercizio del diritto di sciopero del dipendente, sanzionabile come
comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. 300/70.
Si
noti anche che, in regime di autonomia scolastica e di titolarità esclusiva
delle relazioni sindacali da parte del Dirigente scolastico, tale comunicazione
deve essere data entro i termini (come sopra accennato entro 10 giorni dalla
data di proclamazione), a prescindere dall’avvenuta ricezione da parte della
scuola di specifici comunicati sindacali o ministeriali, valendo anche la sola
proclamazione diffusa a mezzo stampa e radiotelevisione.
·
Il Dirigente raccoglie le firme e le eventuali dichiarazioni
di adesione e, sulla base dei dati
conoscitivi disponibili, valuterà l'entità della riduzione del servizio
scolastico. Almeno cinque giorni
prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di
funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al
provveditore agli studi.
L’onere
e il dovere di comunicazione alle famiglie dello sciopero e di conseguenti
possibili interruzioni o disfunzioni del servizio è del Dirigente scolastico.
Il Dirigente può incaricare i docenti di dettare agli alunni l’avviso del
Dirigente stesso, al fine di raccogliere le firme dei genitori.
E’
comunque illegittimo pretendere che il docente, in altra forma, renda
dichiarazioni alla classe, e per tramite degli alunni ai genitori, così da
indurlo ad eludere di fatto la norma posta a garanzia del proprio diritto a non
dichiararsi. Né vale, per alcun ordine di scuola, qualsiasi speciale
riferimento ad obblighi di custodia dei minori, poiché tali doveri non ricadono
su chi sciopera nemmeno se non ha preventivamente comunicato la propria
adesione. Il Dirigente, se i dati di adesione raccolti non permettono
di raggiungere sicurezze sul regolare funzionamento del servizio, informa le
famiglie che questo non può essere garantito a causa dello sciopero ed è a sua
volta sollevato da ogni responsabilità.
·
L'astensione
individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di
lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal provveditore agli
studi.
TUTTO
CIÒ CHIARITO E PREMESSO, LA GILDA DEGLI INSEGNANTI DI MODENA, ANCORA INSISTENDO
NELL’INDICARE AI DOCENTI DI NON FIRMARE MAI AVVISI DI SCIOPERO SE NON PER
“PRESA VISIONE”, È A DISPOSIZIONE PER LA NECESSARIA TUTELA SINDACALE E
GIURISDIZIONALE DEI SINGOLI COLLEGHI IN CASO DI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO.