Gilda degli Insegnanti
della provincia di Bologna

Federazione Gilda-UNAMS

e-mail gildabologna@iperbole.bologna.it
sito web http://www.gildabo.it


Graduatorie ad esaurimento
Domande più frequenti

 

Abbiamo raccolto una serie di domande presenti in altri siti e continueremo ad integrarle a mano a mano che ci verranno posti dei quesiti a proposito delle graduatorie ad esaurimento.

Le domande si riferiscono a:

 

LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO                                                                                  

Che cosa sono le Graduatorie ad Esaurimento?

Le Graduatorie permanenti, sulla base delle quali venivano assegnate le supplenze annuali da parte degli Uffici Scolastici Provinciali e le supplenze temporanee da parte dei Dirigenti Scolastici, per effetto della LEGGE FINANZIARIA 2007, sono trasformate in Graduatorie ad Esaurimento. Queste graduatorie saranno valide fino a quando l'ultimo degli iscritti non sarà stato assunto a tempo indeterminato.

C'è un'età minima e massima per inserirsi nella Graduatoria ad esaurimento?

I requisiti generali di ammissione prevedono: età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio)
Vi è però la sentenza n. 12541/2006, con la quale i giudici amministrativi del TAR del Lazio hanno accolto il ricorso di una docente precaria di Latina che non era stata inclusa in graduatoria d'istituto per le supplenze, affermando il principio che il collocamento a riposo d'ufficio al 65° anno di età non è previsto per gli insegnanti non di ruolo. La fattispecie deve ritenersi disciplinata dalla legge 19 marzo 1955 n. 160, che prevede il collocamento all'età di anni 70. [Fonte Italia Oggi]

Per cosa viene utilizzata la Graduatoria ad esaurimento?

La graduatoria ad esaurimento è utilizzata per il 50% delle immissioni in ruolo disposte annualmente (il restante 50% è tratto dalle graduatorie di merito regionali relative al concorso ordinario del 1999) e per il conferimento delle supplenze annuali.
Chi è interessato sia all'assunzione a tempo indeterminato che al conferimento delle supplenze annuali, deve specificarlo nella domanda.

Ci saranno immissioni in ruolo nel 2007/2008?

La legge Finanziaria 2007 ha previsto un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato per 150.000 docenti e 20.000 Ata.
Il presupposto per attuare il piano è che ci sia la copertura finanziaria.

 

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INSERIMENTO A PIENO TITOLO E CON RISERVA                                                              

Chi può inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento?

La domanda di reinserimento è destinata al personale docente ed educativo che nel 2005 non aveva presentato domanda di permanenza, per cui era stato temporaneamente cancellato dalle graduatorie.
Se il candidato, oltre a reinserirsi nella graduatoria in cui compariva nel 2005, chiede una nuova iscrizione per altra abilitazione o idoneità, allora utilizzerà esclusivamente il modello 2.
Chi si reinserisce compila le sezioni A e B ed eventualmente C2, G2 ed H (+ Allegato A) del modello 1.
Se compila anche le altre sezioni, nella prima pagina alla lettera B deve segnare sia A (aggiornamento/permanenza della propria posizione) che R (reinserimento).

Potranno inserirsi anche coloro che frequentano o devono frequentare i corsi riservati di abilitazione?

Per quanto riguarda i corsi riservati previsti dalla Legge 143/04 potranno inserirsi tutti coloro che sono iscritti o stanno frequentando i corsi e anche coloro che sono stati inclusi nelle graduatorie provinciali degli aventi titolo, anche se i corsi non sono ancora stati attivati.

Cosa vuol dire inserimento “con riserva”?

L' inserimento con riserva consente a chi non è ancora abilitato di sfruttare ugualmente l' abilitazione di prossimo conseguimento per essere incluso nelle graduatorie ad esaurimento, ma per quanto riguarda la valutazione come titolo aggiuntivo, è consentita esclusivamente solo dopo che è stato acquisito: in pratica nel 2009.

L'inserimento con riserva garantisce la possibilità di essere inclusi nelle graduatorie (DOPO IL 2007 NON SARANNO POSSIBILI NUOVI INSERIMENTI)  ma non permette di acquisire, da tali graduatorie, contratti a tempo indeterminato o determinato fino a quando la riserva non sarà sciolta.

Gli iscritti con riserva mantengono il diritto ad essere inseriti, per gli stessi insegnamenti o classi di concorso, nella III fascia delle graduatorie di istituto, dalle quali possono continuare ad essere nominati per le supplenze brevi e temporanee.

Quando si potranno sciogliere le riserve?

Per coloro che sono inclusi con riserva saranno previsti di anno in anno provvedimenti di scioglimento della stessa al momento della conclusione del percorso abilitante.

Per l'a.s. 2007/08, analogamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, potranno sciogliere la riserva, e partecipare a tutte le operazioni di assunzione coloro che acquisiranno l'abilitazione /idoneità entro il 30/6/07.

Il secondo provvedimento è atteso invece per marzo 2008 (fine dei corsi di cui al DM 21/05 e DM 85/05)

Anche per i corsi riservati è prevista una data di scioglimento della riserva?

Per i corsi riservati lo scioglimento della riserva avverrà nel marzo 2008 garantendo agli abilitati la possibilità di partecipare a tutte le operazioni a partire dal 2008/09.

Il rinvio al 2008 dello scioglimento della riserva per i corsi riservati non determina una penalizzazione?

In questo senso abbiamo richiesto che l’amministrazione individui modalità di recupero nel 2008/09 dei posti che sarebbero spettati ai corsisti che a norma del DM 85/05 avrebbero dovuto poter concludere i corsi entro la primavera del 2007.

Gli inclusi con riserva possono comunque avere incarichi a tempo determinato?

Per coloro che sono inclusi in permanente con riserva resta comunque la possibilità di acquisire contratti a tempo determinato dalle graduatorie d'istituto di III fascia (quelle per i non abilitati) nelle quali sono già inclusi o intendono includersi sulla base del solo titolo di studio.

Se ho già consegnato la domanda e mi accorgo di aver fatto degli errori cosa devo fare?

In casi come questi l'USP permette la correzione della domanda. Se non vi è permesso di riprendere la domanda già consegnata, presentatene una seconda, scrivendo che la presente annulla la precedente. [l'indicazione è per casi limite, controllate molto bene la domanda prima di consegnarla!]
In ogni caso, conservate una fotocopia della/delle domande presentate, e la ricevuta dell'USP che ha ricevuto la domanda, o la ricevuta della raccomandata in caso di spedizione via posta.

Un altro consiglio è quello di non precipitarsi nella consegna della domanda, poichè di solito a metà percorso il Ministero emana dei chiarimenti che potrebbero essere utili nella compilazione della domanda.

 

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PRECEDENZE                                                                                                                              

Riconosciuto recentemente invalido, gradirei sapere se per il prossimo anno scolastico 2006-07 possa far valer il beneficio della riserva e della precedenza nelle graduatoria provinciale per incarichi a tempo determinato e indeterminato docenti.

Per essere inseriti nell'elenco dei riservisti occorre essere iscritti nello speciale elenco di collocamento istituito presso gli uffici provinciali del lavoro. Presupposto e condizione è lo stato di disoccupazione al momento della detta iscrizione. Ottenuta l’iscrizione la richiesta di inserimento nello speciale elenco dei riservisti potrà essere presentata all'atto dell'apertura dei termini per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, previsto per l’a.s. 2007/2008

 

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PREFERENZE                                                                                                                            

E' possibile scegliere una provincia diversa per Graduatoria ad esaurimento e graduatoria di istituto?

Sì, sono possibili queste opzioni:

  • stessa provincia per la III fascia delle GaE e le graduatorie di istituto
  • una provincia per la III fascia delle GaE e una diversa provincia per le graduatorie di istituto

N. B. La scelta della provincia per le graduatorie di istituto è valida per tutte le fasce alle quali si ha accesso, dalla I (in virtù dell'abilitazione) alla III (per le eventuali classi di concorso o posti di insegnamento per cui non si abilitati)

 

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PUNTEGGIO                                                                                                                              

Quale punteggio sarà assegnato ai master e ai corsi di perfezionamento e ai diplomi di specializzazione?

I master e i corsi di perfezionamento svolti fino all'a.s. 2004/2005 e già valutati nella GP del 2005, continueranno ad avere il rispettivo valore di 2 e 3 punti (indipendentemente dal numero di ore e crediti), secondo quanto stabilito dalla legge 43/05.
I master, i corsi di perfezionamento e i diplomi di specializzazione acquisti negli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 sono invece valutati in base al
dm n. 27 del 15 marzo 2007:

1.      Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) ( Si valuta un solo titolo) punti 6

2.      Per ogni Diploma di perfezionamento,Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (10) (11) (fino ad un massimo di tre ) sono attribuiti punti 3

3.      Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (fino ad un massimo di tre ) sono attribuiti punti 1

Requisiti:

  • si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico
  • complessivamente, compreso il titolo di diploma specializzazione pluriennale, si può far valutare fino ad un massimo di punti 10
  • Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.

La “coerenza” va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti

Come si calcolano i punteggi di servizio?

Vi proponiamo un calcolo rapido:
Nelle scuole di infanzia, primaria, negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie:
da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
da 166 gg. in poi uguale p. 12.

Negli istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuola primaria parificata, nella scuola di infanzia autorizzata:
da 16 a 45 gg. uguale p. 1;
da 46 a 75 gg. uguale p. 2;
da 76 a 105 gg. uguale p. 3;
da 106 a 135 gg. uguale p. 4;
da 136 a 165 gg. uguale p. 5;
da 166 gg. in poi uguale p. 6.


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SERVIZIO                                                                                                                                  

Cosa significa “servizio specifico” e “servizio non specifico”?

La tabella di valutazione titoli riporta: "Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi."

Il servizio specifico è quello svolto per la stessa classe di concorso per cui se ne richiede la valutazione.
Il servizio non specifico è quello svolto in graduatoria diversa da quella per cui si richiede la valutazione.
E' valutabile al 50% e, per essere valutato, deve essere stato svolto in scuole statali o paritarie.

Non può quindi essere utilizzato come non specifico il servizio svolto presso scuole non statali pareggiate, parificate,legalmente riconosciute, autorizzate.
Un servizio soggetto a doppia valutazione (pluriclassi di scuole primarie di montagna, piccole isole, istituti penitenziari) se valutato come non specifico perderà la doppia valutazione, per cui un servizio di 24 punti, se valutato come non specifico, darà 6 punti.
Per la valutazione del servizio specifico e non specifico si legga anche la FAQ n.11 del 2003/2004 e ancora valida.



 

Come si devono valutare i servizi contemporanei?

I servizi contemporanei relativi ad insegnamenti/classi di concorso diversi sono valutabili, a scelta, solo in una delle graduatorie di III fascia cui si riferiscono.
I servizi contemporanei prestati prima dell’a.s. 2003/2004, relativi a insegnamenti/classi di concorso diversi, sono valutabili in tutte le graduatorie anche di terza fascia cui si riferiscono.
 
I servizi contemporanei, se relativi a graduatorie di I e II fascia e di strumento musicale, sono valutabili anche se prestati contemporaneamente a servizi relativi a graduatorie di III fascia.
Ciò in quanto per tali graduatorie sono previste diverse tabelle di valutazione.

Come valutare per ciascun anno i servizi di insegnamento non contemporanei specifici e/o non specifici?

Si possono far valutare complessivamente, per ciascun anno scolastico non più di 6 mesi, scegliendo tra le varie opzioni possibili: ad esempio, 4 mesi di servizio specifico nella classe 43/A e 4 mesi di servizio specifico nella scuola elementare possono essere valutati:

· 4 mesi di servizio specifico nella 43/A e 2 mesi di servizio specifico nella scuola elementare o viceversa;

·  3 mesi di servizio specifico nella 43/A e 3 mesi nella scuola elementare;

·  nella graduatoria della 43/A, come 4 mesi di servizio specifico e 2 mesi di servizio non specifico prestato nella scuola elementare;

oppure, privilegiando la graduatoria di scuola elementare, 4 mesi specifici in questa graduatoria e 2 mesi di servizio non specifico prestato nella 43/A.

Nel caso di prestazione di servizio pari a 2 mesi nella classe A043 e 2 mesi nella A050, la valutazione del servizio può scaturire da diverse opzioni quali, ad esempio:

·  nella A043, 2 mesi specifici e 2 mesi non specifici, mentre nella A050, 2 mesi specifici;

·  oppure, nella A043, 2 mesi specifici, mentre nella A050, 2 mesi specifici e 2 mesi non specifici;

·  oppure, nella A043, 2 mesi specifici e 1 mese non specifico, mentre nella A050, 1 mese specifico e 2 non specifici.

Si consulti inoltre la trattazione di questo argomento nella Guida alla lettura del D.D.G. 16 marzo 2007

 

Può essere valutato come non specifico nelle graduatorie della Scuola Secondaria di I grado il servizio prestato nella Scuola Primaria ?
 
NO. Il servizio prestato nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e in qualità di Educatore è valutabile come non specifico esclusivamente in tali tipologie di scuole e non nelle scuole secondarie.
 
Allo stesso modo, il servizio prestato nelle Scuole Secondarie è valutabile come non specifico esclusivamente in tali tipologie di scuole e non nella scuola dell’infanzia, primaria e nelle graduatorie di personale educativo.


Un docente è di ruolo nella Scuola Primaria ed è inserito nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola Secondaria di I grado; può far valere questi anni di ruolo nella Scuola Primaria?

NO. Il docente non può far valere come non specifico nelle graduatorie della Scuola Secondaria di I grado gli anni di servizio di ruolo nella Scuola Primaria.

Come va valutato il servizio svolto in scuola privata con contratto a progetto (co.co.pro)

Il ministero ha chiarito che il servizio prestato con contratti di lavoro non subordinato (prestazione d'opera o collaborazioni) va valutato conteggiando esclusivamente i giorni di effettivo servizio e non l'intero periodo del contratto (nota 19 del modello di domanda 1).

L’anno scolastico scorso sono stata chiamata dalla graduatoria di istituto per prestare 3 ore di approfondimento in una classe III IPSIA dall'inizio dell'anno fino al termine delle lezioni. Come mi sarà valutato in graduatoria permanente? Come servizio di un anno o solo per i giorni di servizio effettivamente prestati ? 

Le ore di approfondimento negli istituti professionali sono curriculari. Il servizio non potrà che essere riconosciuto per tutto l'anno.

Il docente supplente in congedo per dottorato può far valere il servizio in graduatoria permanente?

La risposta è negativa. Con sentenza n. 2061/2001 il Tar Lazio ha ritenuto non valutabile come servizio quello maturato durante il dottorato di ricerca. La mancata valutazione, allo stato attuale, è surrogata dal punteggio come "altro titolo".

Fino a quando sarà in vigore la supervalutazione per i servizi prestati in scuole di montagna, piccole isole e istituti penitenziari?

Per effetto della sentenza Sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007 della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale della doppia valutazione del servizio di insegnamento prestato nelle scuole di montagna, solo il servizio  prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, sarà valutato doppio.
Il servizio svolto nelle piccole isole e negli istituti penitenziari continuerà ad essere valutato doppio dall'a.s. 2003/2004 fino all'a.s. 2006/2007. La norma cessa di avere valore dal 1° settembre 2007, come stabilito dalla Legge Finanziaria 2007.
 

 

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SOSTEGNO                                                                                                                                
 

Gli specializzati sul sostegno che si inseriranno in coda alla prima fascia di istituto potranno presentarsi alle convocazioni a luglio? Se si esauriscono le graduatorie permanenti il CSA chiamerà gli inseriti in coda?

No, Le graduatorie di circolo e di istituto sono elenchi graduati di personale da utilizzare per le sostituzioni del personale assente (per motivi familiari, per malattia, per maternità ecc.), per coprire provvisoriamente (in attesa delle nomine da parte del CSA) le cattedre e i posti vacanti all’inizio dell’anno scolastico, nonché per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti (perché esaurite o per carenza di aspiranti interessati) o per coprire i posti che si rendano disponibili per qualsiasi causa dopo il 31 dicembre. Si tratta di operazioni rientranti nella competenza dei Dirigenti scolastici, non dei CSA.

 

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TITOLI                                                                                                                                       

Che cosa sono le abilitazioni a cascata?

Il DM 354/98 ha stabilito che per snellire le procedure di abilitazione, chi si abilita in una classe dell'ambito, risulta abilitato anche per le altre classi dello stesso ambito.
Gli ambiti disciplinari (A.D.) sono:

A.D. 1 - per aggregazione delle classi 25/A e 28/A

A.D. 2 - per aggregazione delle classi 29/A e 30/A

A.D. 3 - per aggregazione delle classi 31/A e 32/A

A.D. 4 - per aggregazione delle classi 43/A e 50/A

A.D. 5 - per aggregazione delle classi 45/A e 46/A

A.D. 6 - per aggregazione delle classi 75/A e 76/A

B - AMBITI DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso orizzontale)

A.D. 7 - per aggregazione delle classi 36/A - 37/A

A.D. 8 - per aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A

A.D. 9 - per aggregazione delle classi 43/A -50/A - 51/A - 52/A

C - AMBITI DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso in senso orizzontale per gli insegnamenti tecnico-pratici)

A.D. 10 - per aggregazione delle classi 4/C - 8/C

A.D. 11 - per aggregazione delle classi 5/C - 14/C

A.D. 12 - per aggregazione delle classi 6/C - 12/C - 16/C - 34/C - 40/C

A.D. 13 - per aggregazione delle classi 7/C - 10/C - 22/C

A.D. 14 - per aggregazione delle classi 17/C - 23/C

A.D. 15 - per aggregazione delle classi 24/C - 35/C

A.D. 16 - per aggregazione delle classi 26/C - 27/C

A.D. 17 - per aggregazione delle classi 28/C - 29/C

A.D. 18 - per aggregazione delle classi 30/C - 31/C

A.D. 19 - per aggregazione delle classi 41/C - 42/C

A.D. 20 - per aggregazione delle classi 50/C - 51/C - 52/C

Per maggiori approfondimenti sulle caratteristiche di ogni ambito, si rimanda alla lettura del dm 354/98

Avendo conseguito l’abilitazione nella scuola dell’infanzia e primaria con concorsi ordinari, volevo chiederti se il mio servizio come IRC potrebbe essere valutato nelle graduatorie permanenti.

Il servizio dell’insegnamento della religione non è spendibile per la graduatoria permanente, ma solo per la graduatoria di circolo/istituto.

La nota numero 6 (note al punto e) titoli di servizio) dell’allegato A del Decreto Ministeriale numero 201 del 25 maggio 2000 (Regolamento supplenze) recita testualmente: “Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attività sostitutive dell’insegnamento della religione cattolica è valutato come servizio di seconda fascia.”

 

Possono essere valutati come altri titoli il diploma di specializzazione S.S.I.S. ed il titolo di specializzazione sul sostegno?
 

NO. Il titolo di specializzazione sul sostegno, così come il diploma di specializzazione SSIS, non possono essere valutati come altro titolo in quanto titoli d'accesso all'inserimento negli appositi elenchi o graduatorie.

 

Qual è la distinzione fra Diploma di perfezionamento ed Attestato di frequenza ad un corso di perfezionamento?

I Diplomi di perfezionamento sono assimilati ad un master e valgono 3 punti (punto C.7 dell'Allegato 2), mentre gli  attestati di frequenza vengono assimilati ad un corso di perfezionamento che vale 1 punto (punto C.8 dell'Allegato 2).
 

La laurea di primo livello dà diritto all'inserimento nelle graduatorie d'istituto? La laurea in ingegneria meccanica consente l'inserimento nella classe di concorso A020?
 

I titoli di accesso all'insegnamento per cattedre e posti di scuola secondaria di II grado sono quelli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.

Le tabelle allegate al citato decreto fanno riferimento alle vecchie lauree, generalmente quadriennali o quinquennali (legge 341/90). L’art. 3 del D.M. 509 del 3/11/1999 (“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”) ha istituito la laurea volgarmente chiamata “laurea breve” o di primo livello per conseguire la quale sono richiesti 180 crediti, distinta dalla “laurea specialistica”, per la quale occorrono 300 crediti (art. 5). Solo la laurea specialistica, stante l’integrazione disposta col D.M. n. 22 del  9.2.2005 è titolo d’accesso all’insegnamento.

Attualmente titolo d'accesso per la 20/A è la L/S 36, corrispondente alla vecchia ingegneria meccanica (Decreto Interministeriale 5 maggio 2004, G.U. 21 agosto 2004 n.196).

 

 Sono diplomato Isef e sono stato escluso dalla frequenza alla SSIS per mancanza del titolo di studio. Mi sembra una irregolarità, visto che il diploma isef è equiparato alla laurea in scienze motorie. Posso fare ricorso?
 

No, il possesso di un diploma Isef non dà accesso alle Ssis. L’equiparazione disposta dalla  legge 18 giugno 2002, n. 136 vale ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e alle attività professionali e non anche all'ammissione ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario per i quali è richiesta la specifica laurea in scienze delle attività motorie e sportive.

Si consulti in proposito l’art. 1, comma 2, del decreto del 12 aprile 2006.

 

La laurea di 1° livello è valida "come altro titolo posseduto" (cioè punti 3) ai fini dell'attribuzione del punteggio agli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti o d'Istituto 3^ fascia personale docente ed educativo?
 

L'unica laurea triennale che vale per i docenti e che è anche titolo abilitante è soltanto quella relativa a "Scienze della formazione primaria". Tutte le altre triennali non costituiscono nè titolo per insegnare nè per avere ulteriore punteggio.

Sto lavorando sul sostegno nell’area umanistica pur senza essere specializzata per esaurimento delle graduatorie degli specializzati. Sono abilitata per A050-51-52, ma nell’istituto professionale sono stato chiamata dalle graduatorie incrociate della A050. Nel futuro aggiornamento delle graduatorie permanenti potrò inserire i 12 punti a mia scelta in una qualsiasi delle tre classi di concorso in cui sono abilitata?

La risposta è negativa. Il docente  non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, nominato supplente di sostegno per area umanistica a seguito di nomina tratta dalla graduatoria classe  A050, ha diritto alla valutazione del servizio solo per tale classe di concorso.

Qualora sia in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno  il docente potrà invece far valere tale servizio per intero a scelta o nella classe A051 o nella classe A050 o nella classe A052.
 

Mi sono inserito quest’anno in III fascia di istituto per la classe di concorso C500. Tra i titoli ho dichiarato il superamento di un concorso per educatore. Mi sarà valutato  ai fini dell'attribuzione dei relativi 3 punti come altro titolo?

Sono valutabili solo quei titoli di studio aventi valore legale per l’ordinamento scolastico italiano, di livello pari o superiore a quello previsto per l’accesso alle graduatorie. (punto C), tabella allegato “A” D.M. 201/2000). Si ritiene pertanto che non possa essere attribuito, per la scuola secondaria, alcun punteggio per il superamento del concorso di educatore. 

 

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