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Qual è il compenso per i docenti che tengono i
corsi di recupero? C'è differenza tra il compenso per i corsi tenuti
durante l'anno e quelli tenuti al termine dello
scrutinio finale?
Il compenso è previsto dalle norme
contrattuali e precisamente dalla tabella 5 allegata al
testo del nuovo contratto della scuola. In suddetta
tabella sono previste, a partire dalla data di vigenza
dello stesso, Euro 50.00 per ore aggiuntive finalizzate
ai corsi di recupero. Non c'è differenza tra i corsi
tenuti durante l'anno e quelli tenuti al termine delle
lezioni, relativamente al compenso.
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C'è differenza
di compensi per corsi di sostegno all'apprendimento e
corsi di recupero?
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'O.M. 92/2007, gli
interventi di sostegno rientrano, a tutti gli effetti,
nell'attività di recupero e, in quanto tali, sono
retribuiti con le stesse modalità.
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Perché il comma
11 dell'art. 2 dell'O.M. 92/2007 fa riferimento ad un
compenso forfettario per il cosiddetto "sportello"?
E qual è la misura del compenso?
Il comma 11 dell'art. 2
dell'O.M. vuole evidenziare una distinzione tra
l'attività di sportello e quella di docenza nei corsi di
recupero e sostegno. Ciò vale anche ai fini della loro
retribuzione, la cui misura è materia di contrattazione
di istituto.
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Come possono
essere pagati gli eventuali esperti esterni che tengono
i corsi attivati dopo gli scrutini finali?
Gli eventuali esperti esterni, qualora non si tratti di
personale appartenente al comparto scuola, sono
destinatari di contratti di prestazione d'opera con le
modalità previste dall'articolo 40 del Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
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Se eventualmente
la ripresa dello scrutinio avviene dopo il 31 agosto, i
docenti in quiescenza, i docenti temporanei o quelli
trasferiti, come faranno ad essere presenti? Potranno
rifiutarsi? E se comunque non saranno presenti come
faranno a riunirsi collegialmente i consigli di classe
coinvolti?
Nel caso in cui sia la verifica finale che
l'integrazione dello scrutinio si svolgano dopo il 31
agosto per i docenti eventualmente trasferiti in altra
sede scolastica o collocati in altra posizione o posti
in quiescenza, è assicurata il rimborso spesa. Al
personale docente nominato fino al termine delle lezioni
o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per
il tempo richiesto dalle operazioni in questione.
L'eventuale assenza di un componente del consiglio di
classe dà sempre luogo alla nomina di un altro docente
della stressa disciplina secondo la vigente disciplina.
MODELLI
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L'attivazione
dei corsi di recupero a fine primo quadrimestre o a fine
anno è determinata dalla corrispondenza automatica
un'insufficienza – un corso di recupero? Ed è il
tipo di insufficienza che fa determinare la consistenza
delle ore di recupero?
Non c'è corrispondenza automatica tra l'insufficienza
rilevata e la frequenza di corsi di recupero
appositamente istituiti. Il consiglio di classe tiene
conto anche della possibilità degli studenti di
raggiungere autonomamente, con lo studio individuale,
gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. In caso
di insufficienza in una o più discipline rilevata in
sede di scrutinio, periodico o finale, il consiglio di
classe prevede le opportune verifiche dei risultati
raggiunti dallo studente attraverso il corso di recupero
o lo studio individuale, decidendo su che cosa vale la
pena di concentrarsi.
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La durata non
inferiore a 15 ore si riferisce ad ogni singolo
intervento di recupero oppure riguarda la somma
complessiva di ore che durante tutto l'anno ogni singolo
consiglio di classe può destinare alle azioni in cui si
articola l'attività di recupero?
Va precisato, in via preliminare, che la O.M. indica la
durata di almeno 15 ore solo come criterio di massima
<<di norma>> e che tale indicazione oraria si riferisce
soltanto ad interventi di recupero strutturati. Spetta
al consiglio di classe la responsabilità di decidere,
sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei
docenti, quali azioni di recupero debbano essere fatte
in modo strutturato in orario aggiuntivo (es. solo le
materie fondanti) e quali altre ricorrendo alla quota
del 20% dell'autonomia scolastica o allo studio
personale dello studente anche assistito da qualche ora
di sportello.
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Le 15 ore, che
costituiscono, secondo l'ordinanza ministeriale 92/2007,
la durata minima delle azioni in cui è articolata
l'attività di recupero, si riferiscono alle azioni
attivate solo durante il periodo delle lezioni, escluso,
quindi, il periodo successivo agli scrutini di fine
anno, oppure si riferiscono anche a tale periodo?
L'ordinanza ministeriale non fa differenza tra le azioni
che si svolgono durante l'anno e quelle che vengono
predisposte per il periodo che segue la conclusione
degli scrutini finali. Pertanto la consistenza, di
norma, di 15 ore degli interventi di recupero si
riferisce alle iniziative che si realizzano sia prima
che dopo gli scrutini di giugno.
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Come si concilia
quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 dell'O.M.
92/2007, secondo cui la determinazione della consistenza
oraria da assegnare ad ogni singolo intervento di
recupero è lasciata all'autonomia delle istituzioni
scolastiche, con la precisazione, riportata al comma 9
della stessa ordinanza, per cui la durata delle azioni
non può essere inferiore a 15 ore?
L'indicazione della soglia oraria costituisce un
riferimento di carattere orientativo volto a garantire
omogeneità ed efficacia.
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Quante azioni di
recupero si possono prevedere per lo stesso studente
nell'arco di un anno? A quanti corsi può uno studente
partecipare contemporaneamente?
Il numero di azioni di recupero a cui lo studente deve
partecipare non può essere definito aprioristicamente,
né per il periodo delle lezioni né tanto meno per quello
successivo agli scrutini finali. Spetta ai Consigli di
classe ogni decisione in merito. Ovviamente, il
consiglio di classe terrà conto della necessità di
evitare un'eccessiva concentrazione di carichi di lavoro
per gli studenti interessati.
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Per una stessa
materia quanti corsi si possono attivare nell'arco
dell'anno scolastico?
Non c'è un numero predefinito di corsi per ogni singola
disciplina. Al termine di ciascun corso sono previste
delle verifiche, che costituiscono occasione per
definire ulteriori forme di supporto volte sia al
completamento del percorso di recupero che al
raggiungimento di obiettivi formativi di più alto
livello.
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Qual è il numero
minimo di alunni per poter attivare un'azione di
recupero?
Non è previsto un numero minimo o massimo di studenti
per l'attivazione degli interventi di recupero. Ogni
istituzione scolastica progetterà iniziative rispondenti
a principi di efficacia e di efficienza, costituendo
gruppi con carenze formative omogenee, auspicabilmente
contenuti nel numero.
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Chi decide la
formazione dei gruppi studenti per la partecipazione ad
uno stesso corso di recupero?
La formazione dei gruppi viene decisa dai consigli di
classe su proposta dei docenti delle materie
interessate, nell'ambito dei criteri stabiliti dal
collegio docenti e attraverso un'azione coordinata dal
dirigente scolastico. I gruppi possono essere formati da
studenti della stessa classe o di classi parallele,
oppure di classi diverse, purché con carenze omogenee.
In questi casi, c'è l'esigenza di raccordo tra il
docente che svolge l'attività di recupero e i docenti
della disciplina degli alunni del gruppo così
costituito.
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Possono
prevedersi azioni di recupero che prescindano da ore
aggiuntive pomeridiane extracurricolari?
L'ordinanza descrive una pluralità di azioni mirate al
raggiungimento del recupero di lacune e difficoltà di
cui quelle organizzate in orario extra-curricolare
costituiscono soltanto una delle possibilità.
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Il cosiddetto
"recupero in itinere" è legittimo e può sostituire
l'attivazione di corsi di recupero?
Il recupero "in itinere" può essere sostitutivo dei
corsi di recupero solo per gli studenti che riescono
comunque a colmare tempestivamente le loro lacune nel
corso delle ordinarie attività didattiche. Ciò non
significa però che la scuola sia esonerata dall'obbligo
di istituire i corsi per quegli altri studenti che
invece non siano riusciti a recuperare.
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Quali possono
essere altre modalità di recupero che non siano i corsi
pomeridiani oppure l'utilizzo della quota del 20%
prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006
L'ordinanza, all'articolo 2, commi 8, 10 e 11, individua
una pluralità di azioni per il recupero. Le istituzioni
scolastiche, nella loro autonomia, adottano ogni forma
di flessibilità nella organizzazione delle attività di
recupero, realizzando all'occorrenza anche corsi mirati
in orario extracurricolare per gli alunni che presentino
insufficienze di rilievo.
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Può un docente
che ha segnalato il debito non proporsi per tenere il
corso?
Considerato il carattere contrattuale di prestazione
aggiuntiva di insegnamento e vista anche la possibilità
di organizzare gruppi di alunni provenienti da classi
diverse, può anche verificarsi il caso di un docente che
in sede di valutazione collegiale nei consigli di classe
segnali l'esigenza di recupero e poi non possa tenere il
relativo corso. Sussiste però l'obbligo per tale docente
di dare indicazioni per il corso di recupero, di
predisporre l'accertamento e di valutarne i risultati.
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Chi decide di
avviare un corso di recupero? E quando iniziarlo?
Le specifiche attività di recupero sono realizzate con
delibera dei rispettivi consigli di classe per gli
studenti che riportano voti di insufficienza in
occasione delle valutazioni periodiche o degli scrutini
intermedi o, per gli studenti per i quali viene sospeso
il giudizio, in occasione degli scrutini di fine anno.
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Se gli
interventi di sostegno rientrano nelle attività di
recupero anche tali azioni devono rispettare la
consistenza minima delle 15 ore?
Pur rientrando, a pieno titolo, nell'attività di
recupero, gli interventi di sostegno si caratterizzano
per essere finalizzati a prevenire l'insuccesso
scolastico, e sono realizzati in ogni periodo dell'anno
scolastico. Sono programmati dai Consigli di classe ad
inizio d'anno sulla base dei criteri stabiliti dal
Collegio dei docenti, sono riportati nel piano annuale
delle attività del consiglio di classe e sono
esplicitati anche nel piano dell'offerta formativa della
scuola. Il sostegno all'apprendimento è un'opportunità
didattica volta a favorire il successo formativo.
Pertanto è rimessa all'autonoma decisione dei consigli
di classe la consistenza delle ore per gli interventi di
sostegno.
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Gli alunni sono
tenuti a frequentare le attività di sostegno finalizzate
a prevenire l'insuccesso scolastico?
Le istituzioni scolastiche devono promuovere e favorire
la partecipazione attiva degli studenti, dandone
adeguata informazione alle famiglie che possono tuttavia
anche comunicare di non aderire alle attività
programmate dalla scuola e di voler risolvere il
problema autonomamente. Lo studente che aderisce alle
attività assume l'obbligo della relativa frequenza.
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Da quali atti
documentali potrà risultare che il consiglio di classe
ha predisposto i corsi di recupero?
Ogni attività di recupero deliberata dal rispettivo
consiglio di classe viene registrata nel verbale delle
riunioni dell'organo collegiale con l'indicazione della
tipologia, della consistenza oraria e del numero degli
studenti che sono tenuti a partecipare. Saranno altresì
verbalizzati i risultati delle verifiche relative agli
interventi di recupero.
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Il c.d.
"sportello" di cui parla il comma 11 dell'art. 2
dell'O.M. 92/2007 è da considerarsi recupero a tutti gli
effetti oppure si configura come sostegno
all'apprendimento? E gli alunni sono tenuti a
frequentarlo?
L'ordinanza ministeriale 92/2007 al comma 11
dell'articolo 2 assegna allo "sportello" compiti di
consulenza e assistenza agli alunni nella promozione
dello studio individuale. Pertanto si configura come un
supporto all'apprendimento che, pur di natura non
obbligatoria, costituisce una opportunità di cui
avvalersi.
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Quante ore di
"sportello" possono essere previste?
E' rimessa all'autonoma decisione dei Consigli di
classe, nell'ambito dei criteri stabiliti dal collegio
docenti, la consistenza oraria dello sportello e non è
previsto un minimo o massimo di ore.
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In presenza di
pochi alunni con insufficienze in una classe si attivano
ugualmente le azioni di recupero?
Sì. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di
attivare gli interventi di recupero, anche raggruppando
gli studenti provenienti da più classi, purché con
carenze formative omogenee. Anche in assenza di questo
requisito, si devono comunque attivare gli interventi di
recupero.
CORSI DA REALIZZARE DOPO GLI SCRUTINI DI FINE ANNO
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C'è una
sostanziale differenza tra corsi di recupero attivati
dopo lo scrutinio finale e quelli invece che si
realizzano durante l'anno?
No.
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Quanti corsi un
consiglio di classe può predisporre nel periodo
successivo agli scrutini finali ?
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per
gli studenti che presentino in una o più discipline
valutazioni insufficienti valuta la possibilità che
suddetti studenti raggiungano gli obiettivi formativi
della o delle discipline interessate entro il termine
dell'anno scolastico o mediante lo studio personale
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di
appositi interventi di recupero. Quindi sono rimesse
alla valutazione collegiale del consiglio di classe,
nell'ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti,
coerentemente con la natura didattica delle lacune
evidenziate, la tipologia e la consistenza oraria degli
interventi di recupero.
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In quali
circostanze e con quali modalità ci si può rivolgere ad
esperti esterni, esclusi gli Enti "profit"?
Nelle attività di sostegno e di recupero devono essere
impiegati in primo luogo i docenti in servizio
nell'istituto. Solo in seconda istanza, con motivazione
da verbalizzare tra gli atti del Consiglio di classe, si
ricorre a docenti della propria o di altra istituzione
scolastica autonoma anche ITD, purché con rapporto
d'impiego in atto, e a soggetti esterni, con
l'esclusione di Enti "profit". I docenti esterni e gli
eventuali soggetti esterni sono individuati dal
dirigente scolastico sulla base di criteri di qualità
deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal
consiglio di istituto.
Sono assimilabili agli "esperti" anche docenti reperiti
dalle graduatorie del proprio istituto o di istituti
viciniori.
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Per ragioni
oggettive di organizzazione si può rinviare tutto a
settembre, compresi i corsi di recupero?
L'O.M. prevede che durata e tempi degli interventi di
recupero finali e delle relative verifiche finali siano
stabiliti dal collegio dei docenti, tenendo conto delle
particolari situazioni differenziate da scuola a scuola
e da classe a classe, e della esigenza di concedere
allo studente anche i tempi necessari per lo studio
individuale. Su tale aspetto organizzativo non possono
fornirsi indicazioni prescrittive poiché spetta al
dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze
degli altri organi della scuola, il compito di
organizzare le operazioni nel modo più efficace.
L'ACCERTAMENTO
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Chi predispone
le prove per l'accertamento del superamento dei debiti?
C'è differenza tra accertamento durante l'anno
scolastico e quello che avviene a seguito dei corsi
attivati dopo gli scrutini finali?
Le prove per l'accertamento sono disposte dal docente
delle materie interessate nelle iniziative di recupero.
Tale docente, componente del consiglio di classe, può
non coincidere col docente che ha tenuto il corso di
recupero. In questa eventualità si rileva la necessità
di un raccordo indispensabile tra i due diversi docenti.
Non c'è differenza sostanziale nelle modalità tra
l'accertamento durante il periodo delle lezioni e quello
effettuato al termine del corso di recupero organizzato
a seguito di sospensione del giudizio negli scrutini
finali.
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Può un docente
diverso da quello del consiglio di classe, anche
esterno, chiamato a tenere i corsi dopo gli scrutini
finali predisporre lui le prove? E le deve correggere
lui?
Il docente che tiene i corsi dopo gli scrutini finali,
se è diverso dal docente titolare della materia
interessata nel recupero, non può predisporre le prove,
né le può valutare. Spetta al docente titolare delle
discipline oggetto di intervento predisporre le prove di
accertamento, dopo aver acquisito ogni utile elemento di
giudizio da parte del docente che ha tenuto i corsi.
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La verifica è
effettuata immediatamente dopo la conclusione dei corsi
di recupero? Oppure può passare un certo tempo tra la
fine dei corsi, la verifica e l'espletamento dello
scrutinio sospeso?
Le modalità delle verifiche, ivi compresa la loro
collocazione temporale, sono determinate dai consigli di
classe. Quelle finali, sempre condotte dai docenti delle
discipline interessate, si svolgono secondo il
calendario stabilito dal Collegio dei docenti. Compete
al dirigente scolastico il raccordo ottimale delle
operazioni.
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Quali e quanti
sono i docenti che saranno presenti all'accertamento per
iniziative attivate dopo gli scrutini finali?
Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio
di classe e sono condotte dai docenti delle discipline
interessate con l'assistenza di altri docenti del
medesimo consiglio di classe. La decisione nel merito è
assunta collegialmente dal consiglio di classe
nell'ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti.
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Uno studente che
non viene promosso alla classe successiva in sede di
integrazione dello scrutinio, è tenuto a recuperare
nell'anno scolastico successivo i debiti rilevati nello
scrutinio di giugno e non saldati entro la conclusione
dell'anno scolastico?
No. L'alunno ripete l'anno.
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Lo studente può
sottrarsi all'accertamento successivo al corso di
recupero effettuato in corso d'anno prima dello
scrutinio di giugno?
No. Lo studente non può sottrarsi alla verifica. Nello
scrutinio di giugno si terrà conto anche dell'esito
delle verifiche relative ad eventuali iniziative di
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente
effettuati.
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Nello scrutinio
di fine anno quante sono le insufficienze che fanno
sospendere il giudizio? Può essere rinviato all'anno
scolastico successivo il recupero di eventuali carenze
non gravi?
La valutazione del consiglio di classe in sede di
scrutinio terrà conto della possibilità dell'alunno di
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline che presentano insufficienze
entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo
studio personale svolto autonomamente o attraverso la
frequenza di appositi interventi di recupero. Pertanto
non ci può essere un numero predefinito di
insufficienze, perché scatti la sospensione del giudizio
piuttosto che il giudizio di non promozione. Il collegio
dei docenti determina i criteri da seguire per lo
svolgimento dello scrutinio finale.
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L'insufficienza
in materie che non sono presenti l'anno successivo nel
curricolo comporta necessariamente la partecipazione ai
corsi di recupero? L'alunno è
tenuto a partecipare al corso di recupero relativo a
materie non presenti nel piano di studio dell'anno
successivo, se il consiglio di classe decide in tal
senso e di conseguenza deve sottoporsi alle verifiche
predisposte.
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In presenza di
giudizio sospeso a fine anno come fa l'alunno a
conoscere i suoi voti in tutte le materie se l'ordinanza
dispone che all'albo dell'istituto viene riportata solo
la indicazione della "sospensione del giudizio"?
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio
finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le
decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le
specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai
docenti delle singole discipline e i voti proposti in
sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline
nelle quali l'alunno non abbia raggiunto la sufficienza.
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Se uno studente
del triennio finale dei corsi di studi è promosso a
conclusione dei corsi di recupero, può ugualmente
concorrere alla banda alta della fascia del credito
scolastico come gli altri studenti promossi allo
scrutinio di giugno?
Nei confronti degli studenti per i quali in sede di
integrazione dello scrutinio finale al termine del
terzultimo e penultimo anno di corso viene espressa una
valutazione positiva si procede con l'assegnazione del
punteggio di credito nella misura prevista dalla tabella
A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007. Il citato
decreto individua gli elementi da prendere in
considerazione per l'attribuzione del credito
scolastico.
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Risulta non
promosso lo studente che all'accertamento finale non
riesce a raggiungere la sufficienza in una o più materie
oggetto di recupero?
In sede di integrazione dello scrutinio finale,
successivamente all'espletamento delle verifiche
relative alle iniziative di recupero, il consiglio di
classe procede ad una valutazione complessiva dello
studente, che, in caso di esito positivo, comporta
l'ammissione dello studente stesso alla classe
successiva. L'esito delle verifiche è uno degli elementi
che concorrono alla valutazione complessiva.
STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO
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Che cosa prevede
la nuova normativa per gli studenti che nell'anno
scolastico 2007/2008 frequentano l'ultimo anno?
Per i candidati agli esami di Stato a conclusione
dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad
applicarsi, relativamente ai debiti formativi e
all'attribuzione del punteggio per il credito
scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della legge n. 1 dell'11 gennaio 2007.
Pertanto, il consiglio di classe procede ad una
valutazione complessiva dello studente che tenga conto
delle conoscenze e delle competenze acquisite
nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità
critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per
colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione
idonea a consentirgli di affrontare l'esame, anche in
presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole
discipline. All'alunno promosso all'ultima classe con
debito formativo, va attribuito il punteggio minimo
previsto nella relativa banda di oscillazione. In caso
di accertato superamento del debito formativo
riscontrato, il consiglio di classe può integrare in
sede di scrutinio finale del corrente anno scolastico il
punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla
banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Per
quanto riguarda il punteggio del credito scolastico,
continuano ad applicarsi le tabelle allegate al decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
SCRUTINIO
FINALE
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Come si svolge
lo scrutinio finale? Si assegnano i voti agli alunni per
i quali si decide la sospensione del giudizio finale?
Si seguono le procedure previste dalla O.M. n. 90/2001,
con la differenza che nei confronti degli alunni che nei
confronti degli studenti che in sede di scrutinio
finale, presentino in una o più discipline valutazioni
insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di
criteri preventivamente stabiliti, procede ad una
valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle
discipline interessate entro il termine dell'anno
scolastico, mediante lo studio personale svolto
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi
interventi di recupero. In tale caso, il consiglio non
procede alla approvazione dei voti proposti. Sono
comunicati alle famiglie i soli voti proposti nella
disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente
non abbia raggiunto la sufficienza. Si procede alla
approvazione di tutti i voti in sede di integrazione
dello scrutinio, dopo l'effettuazione della verifica dei
risultati degli interventi di recupero.
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