Validità Graduatorie
2 anni: a.s. 2009/10 e 2010/11
Durante l'anno intermedio (2009/2010) di vigenza delle graduatorie, non è
previsto l'aggiornamento del punteggio eventualmente acquisito, o di nuovi
titoli eventualmente conseguiti. Sarà possibile solo sciogliere eventuali
riserve legate al titolo di accesso nella graduatoria ad esaurimento.
Le graduatorie di istituto sono
formate da 3 fasce, costituite
I FASCIA: docenti iscritti a pieno
diritto o con riserva, nella I, II, o III fascia delle GaE
II FASCIA: docenti abilitati ma non iscritti nelle GaE
III FASCIA: docenti non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per
l'accesso all'insegnamento
Qual è il termine ultimo per
presentare la domanda?
Data di scadenza di presentazione
della domanda con modello A/1 e A/2: 30 giugno 2009.
Presentazione modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche: tra il 1° e
il 31 luglio 2009 esclusivamente con modalità web (Istanze on line dal sito del
ministero)
Tutti i titoli devono essere
posseduti entro il 30 giugno, non è possibile presentare titoli con riserva.
La domanda va consegnata mano o
spedita con raccomandata r/r presso la prima delle istituzioni scolastiche da
scegliere con il modello B. Se si presentano più domande (A/1 + A/2) esse vanno
inserite in unico plico.
Quali modelli di domanda
bisogna utilizzare?
Valgono unicamente i modelli di
domanda messi a disposizione dal Ministero, che saranno disponibili dal 3 Giugno
2009 e che troverete nello speciale Graduatorie di istituto
Modelli di domanda:
A1 per l'inserimento in II fascia (utilizzare
la TAB 2 per la valutazione dei titoli)
A2 per l'inserimento in III fascia (utilizzare
la TAB 1 per la valutazione dei titoli)
Bisogna utilizzare un unico
modello (A1 o A2) per tutte le graduatorie in cui si ha titolo ad essere
inserito nell'ambito di una fascia.
Quale scuola scegliere per
presentare la domanda?
La scuola presso la quale
consegnate (o spedite) la domanda deve essere la prima da indicare nel
successivo modello B.
Se vi inserite per più settori scolastici (ad es. sia primaria che scuola
secondaria II grado), l'istituzione scolastica da scegliere per la gestione dei
dati deve appartenere al grado superiore (quindi in questo caso scuola superiore
II grado).
Coloro che si inseriscono solo per la scuola di infanzia e/o primaria possono
considerare di pari grado i circoli didattici e gli istituti comprensivi,
pertanto possono indicare come prima istituzione scolastica anche un circolo
didattico.
Coloro che sono in possesso del
titolo di sostego e del titolo di abilitazione o di studio valido per l'accesso
nelle scuole per non vedenti e sordomuti possono richiedere le istituzioni
speciali nel limite delle sedi esprimibili.
N. B. in questo caso bisognerà consegnare una copia del modello di domand alle
scuole speciali.
A cosa serve il modello B?
Modello B serve per la scelta
delle istituzioni scolastiche
Il modello B va utilizzato da tutti gli aspiranti, sia di I che di II e III
fascia. Se ne compila solo uno, per tutti gli ordini di scuola e le classi di
concorso cui si ha accesso, anche se di fascia diverse.
La compilazione va effettuata esclusivamente con modalità web.
Il modello B va indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono
stati indirizzati i modelli A/1 e A/2.
Chi non è ancora presente sulla
piattaforma di Istanze on line deve effettuare la fase di REGISTRAZIONE e poi
INSERIMENTO.
Chi è già presente, può fare direttamente l'inserimento attraverso la sezione
"istanze on line - presentazione delle istanze via web- inserimento modello B",
che sarà attiva dal 1° al 31 luglio 2009.
Link alle Istanze on
line.
http://www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
Come vengono utilizzate
le graduatorie?
Per l'attribuzione delle
supplenze, le singole scuole utilizzano le graduatorie in ordine prioritario,
cominciando a scorrere dalla I fascia e proseguendo con la II e la III (tranne
per i casi di assegnazione delle supplenze brevi sino a 10 giorni per la scuola
d'infanzia e primaria ai docenti che richiedono l'inserimento con "priorità")
Qualora una scuola non sia in grado di attribuire una supplenza scorrendo i
nominativi di tutti gli inseriti in graduatoria (I, II, III) di quella scuola,
passerà alle graduatorie di un'altra scuola, secondo il criterio di viciniorità
e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici. (art.7 comma
9 del Regolamento delle supplenze)
Come vengono considerate le
riserve di cui alla legge 68/99?
Nelle Graduatorie di circolo e di Istituto non è possibile usufruire della
riserva di posti derivanti dalla
legge n. 68/99 e dalle
altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti a favore di particolari
categorie.
Pertanto la riserva può essere indicata solo perchè a parità di punteggio
costituisce preferenza.
Chi accede in I , II, III
fascia?
I FASCIA: vi si inseriscono
tutti gli aspiranti già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nella I, II o
III fascia delle GaE per gli anni 2007/2008 e 2008/2009.
II FASCIA: vi si
inseriscono coloro che sono abilitati ma non inseriti nelle GaE
I titoli di abilitazione validi sono:
-
abilitazione conseguita con
concorso ordinario o corso riservato
-
abilitazione conseguita c/o
Ssis o Cobaslid
-
abilitazione conseguita con
corso biennale di II livello c/o i Conservatori di musica e gli Istituti
musicali pareggiati per le classi 31/A e 32/A.
-
abilitazione conseguita in uno
degli dell'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai
sensi delle Direttive comunitarie 2005/36 e 2006/100., recepite con decreto
legislativo 9 novembre 2007 n.206, dopo aver conseguito il Celi 5doc.
-
aspiranti col requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell'idoneità o
abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con
provvedimento Direttoriale ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/8/1999,
n.394.
-
laurea in scienze della
formazione primaria indirizzo scuola dell'infanzia
-
laurea in scienze della
formazione indirizzo scuola primaria
Per le graduatorie 31A e 32A:
III FASCIA : vi si inseriscono gli
aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento
richiesto
Quali sono i titoli di
studio validi per l'accesso alla III fascia?
1) Posti di insegnamento di scuola
dell'infanzia
Titoli di studio conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali
sperimentali per la scuola magistrale, quadriennale o quinquennale sperimentale
per l'istituto magistrale purchè conseguiti entro l'a.s. 2001/2002
2) Posti di insegnamento di scuola
primaria
Titoli di studio conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali
sperimentali per la scuola magistrale, quadriennale o quinquennale sperimentale
per l'istituto magistrale purchè conseguiti entro l'a.s. 2001/2002
N.B. Il diploma di scuola
magistrale permette l'accesso solo ai posti di insegnamento per la scuola di
infanzia
Il diploma di istituto magistrale permette l'accesso sia ai posti di
insegnamento della scuola di infanzia che a quelli di scuola primaria.
Il riferimento normativo è il
Dm 10 marzo 1997 , art. 2
comma 1
3) Cattedre e posti di scuola
secondaria di I grado
Chi possiede la laurea
specialistica deve riportare in regime di autocertificazione sul modulo di
domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni
contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove
hanno conseguito il titolo.
4) Cattedre e posti di scuola
secondaria di II grado
Chi possiede la laurea
specialistica deve riportare in regime di autocertificazione sul modulo di
domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni
contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove
hanno conseguito il titolo.
5) Classi di concorso per le quali
sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai
Conservatori di musica
-
diplomi di Accademia di
Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell'ordinamento
previgente alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508
-
diplomi di II livello
conseguiti ai sensi della normativa vigente.
6) Classi di concorso 29/A e 30/A
(Educazione fisica)
-
diploma I.S.E.F.
-
le lauree specialistiche
afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S
-
diploma di laurea
quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del
D.M. 5 maggio 2004.
7) Graduatorie di conversazione in
lingua estera
-
Titolo di studio conseguito
nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione,
è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali
La corrispondenza si verifica
quando il titolo estero consente nell'ordinamento scolastico del paese in cui è
stato conseguito, l'accesso agli studi universitari
Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale
esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in
possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in
deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3. I predetti aspiranti sono,
comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali
aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.
8) Posti di personale educativo
-
laurea in scienze della
formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria (
legge 19/11/90, n. 341
, art.3, comma 2)
-
titoli di studio
conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (
D.M. 10/3/1997 , art.
2, comma 1 e 3).
In mancanza dei suddetti requisiti
è consentito l'accesso alla graduatoria a coloro che risultino inclusi nelle
relative graduatorie delle istituzioni educative per il biennio 2007/09.
9) Posti di sostegno
Consultare la Tabella di
Corrispondenza tra aree disciplinari e classi di concorso
ai fini dell'insegnamento di sostegno
10) Titoli di studio conseguiti
all'estero (con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di
concorso di conversazione in lingua estera)
Sono validi
-
ai fini dell'accesso, solo se
siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa
attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con
riferimento al particolare piano di studi richiesto
-
ai fini
dell'attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. C,
comma 1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con
D.M. n. 201/2000 , se
siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità
Diplomatica italiana.
Per le scuole secondarie, i
titoli di accesso possono essere verificati tramite l'apposita
modalità web .
Le lauree triennali, come si evince dal prospetto, non costituiscono titolo di
accesso alle Graduatorie di istituto. Non è consentita neanche l'iscrizione con
riserva, in attesa di conseguimento del titolo di accesso o di titoli culturali.
Quali modelli presentare?
Gli aspiranti inclusi nelle
Graduatorie ad esaurimento conseguono, con la sola presentazione del modello B,
l'inserimento nelle GI di I fascia (con lo stesso punteggio e precedenze delle
GaE), pertanto possono verificarsi le seguenti situazioni:
|
Inserimento solo in I
fascia |
Solo modello B
|
|
Inserimento in I fascia +
II fascia |
Modello A/1 + modello B
|
|
Inserimento in II fascia
|
Modello A/1 + modello B
|
|
Inserimento in II fascia +
III fascia |
Modello A/1 + modello A/2
+ modello B |
|
Inserimento in I fascia +
III fascia |
Modello A/2 + modello B
|
Indicazioni sul modello B
Il modello B deve essere
presentato da tutti!
Si deve presentare un solo modello B, anche se si ha accesso sia alla I che alla
III fascia, o alla II e III fascia.
Il modello B è unico anche per coloro che accedono a più ordini di scuola (es.
scuola primaria e scuola secondaria)
Gli aspiranti che si iscrivono sia in I fascia (per effetto della riserva nella
GaE) che in III fascia, saranno inclusi in I fascia con riserva, per cui non
possono essere contattati per supplenze, ma potranno ricevere supplenze, per la
stessa classe di concorso o posto di insegnamento, dalla III fascia. Allo
scioglimento della riserva, avverrà la cancellazione dalla III fascia e
l'iscrizione a pieno titolo in I.
Quante province si
possono scegliere?
Si può scegliere una sola
provincia.
Per coloro che sono inclusi nelle
graduatorie ad esaurimento di una provincia a pettine e in max altre 3 province
in coda, possono scegliere per le graduatorie di istituto una di queste
province, o una completamente diversa.
Quante sedi scolastiche
si possono scegliere?
Si possono scegliere massimo 20
istituzioni scolastiche di una sola provincia , con il limite, per quanto
riguarda la scuola dell'infanzia e primaria di 10 istituzioni, di cui al massimo
2 circoli didattici.
Solo per le province in cui non è possibile si verifichi tale possibilità (10
scuole, di cui al massimo 2 circoli didattici), è possibile presentare domanda
per 10 istituzioni scolastiche, non tenendo conto del limite dei circoli
didattici,
Gli istituti comprensivi per la
scuola d'infanzia e primaria sono da comprendere nel limite delle 10
istituzioni, secondo l'ordine con cui l'aspirante li elenca nel modello B.
Quindi l'aspirante che si iscrive
sia per la scuola di infanzia che primaria può scegliere al massimo 10
istituzioni scolastiche per questi ordini di scuola, più altre 10 istituzioni
per la scuola secondaria, se vi può accedere.
L'aspirante che si iscrive solo
per la scuola secondaria può scegliere max 20 istituzioni scolastiche (docente o
personale educativo)
Per coloro che possono accedere
sia alle graduatorie di scuola d'infanzia/primaria che a quelle di scuola
secondaria, l'indicazione dell'istituto comprensivo vale sia per le graduatorie
di scuola dell'infanzia/primaria sia per la scuola secondaria di I grado.
Quindi la scelta dell'istituto comprensivo può rivelarsi utile per indicare, con
un unico codice, più scuole.
Per gli istituti onnicomprensivi
(da infanzia a secondaria) bisogna indicare invece gli specifici codici
meccanografici delle singole scuole che fanno parte dell'istituto scelto.
Per le province di Bolzano, Trento
e la Valle d'Aosta, valgono le specifiche disposizioni adottate dai rispettivi
Uffici secondo provvedimenti autonomi.
All'interno delle 10 istituzioni
scolastiche scelte per la scuola di infanzia/primaria ogni aspirante può
scegliere massimo 7 istituzioni scolastiche, con il limite di 2 circoli
didattici, in cui essere chiamati con priorità per supplenze brevi sino a 10
giorni. In questo caso è obbligatorio indicare nel modello B un numero di
telefono cellulare o, in mancanza, di telefono fisso, pena l'esclusione dalla
procedura.
Riepilogo
1) Docente che si iscrive solo per
scuola di infanzia e primaria:
Max 10 istituzioni scolastiche, con limite di 2 circoli didattici (tranne nelle
province in cui questa previsione non è possibile)
Di queste 10 istituzioni, 7 possono essere scelte per la "priorità nelle
supplenze brevi sino a 10 giorni", con il limite di 2 circoli didattici
2) Docente che si iscrive sia per
la scuola di infanzia/primaria che secondaria
Max 10 istituzioni scolastiche (con i limiti già esposti) + 10 istituzioni per
le secondarie (il limite minimo per ogni grado di scuola può essere scelto
dall'aspirante)
3) Docente che si iscrive solo per
la scuola secondaria
Max 20 istituzioni scolastiche.
A chi deve essere
indirizzata la domanda?
La domanda, o le domande, vanno
presentate tutte, in un unico plico, ad una medesima istituzione scolastica da
indicare per prima nell'elenco delle scuole scelte con modello B.
Chi era già iscritto nelle precedenti GI e si iscrive nella stessa provincia,
può scegliere una scuola capofila anche diversa da quella indicata nei
precedenti aggiornamenti, non essendoci nel decreto motivazioni che inducano a
pensare il contrario.
Per chi si iscrive per più ordini di scuola, l'istituzione scolastica prescelta
deve però appartenere al tipo di istituzione scolastica superiore (quindi chi si
iscrive per scuola d'infanzia e/o primaria + scuola secondaria, deve scegliere
come istituzione scolastica capofila una scuola secondaria).
Quali titoli (di servizio o
culturali) devono essere dichiarati?
Chi si iscrive per la prima volta
dichiara, naturalmente tutto i titoli valutabili.
A coloro che rinnovano l'iscrizione per la stessa fascia GI del 2008/09 sarà
assegnato il punteggio con cui figuravano in quella GI.
Tale punteggio è autocertificato dai docenti nel modello A/1 o A/2.
Per strumento musicale nella scuola media la dichiarazione riguarda i titoli
artistico-professionali e quello con cui iscritti sono iscritti nell'elenco di
sostegno.
N.B. L'autocertificazione sarà controllata dai Dirigenti Scolastici della scuola
a cui è indirizzata la domanda.
N.B.2 L'aspirante deve dichiarare se nel corso del 2007/09 ci sono stati
cambiamenti di punteggio disposti dalla scuola che gestiva la domanda.
A tale punteggio si aggiunge
quello conseguito dopo il 23 luglio 2007, quindi negli aa. ss. 2007/08 e
2008/09, oppure in possesso prima del 23 luglio 2007, ma mai presentati.
Il punteggio può essere valutato fino al 30 giugno 2009
Requisiti generali di
ammissione
a) cittadinanza italiana (sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e
non superiore ad anni 65 , secondo quanto previsto dall'art.9 comma 2 del
Regolamento;
c) godimento dei diritti politici,
tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16,
recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti
locali;
d) idoneità fisica all'impiego, -
tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n.
104/1992, - che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita
sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani che
siano stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di
tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
693/1996).
2. Ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono:
a) godere dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta
eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della
lingua italiana secondo quanto previsto dall'art.9 comma 3 del Regolamento.
3. Non possono partecipare alla
procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di do*****enti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano
incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una
delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino
temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell'inabilità o dell'interdizione; f) coloro che siano incorsi nella radiazione
dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di
enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo,
che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o
temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
Quali certificati bisogna
presentare?
La domanda è
un'autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000 , per cui
non deve essere presentato alcun certificato, nè di servizio, nè di
abilitazione, nè di conseguimento del titolo di accesso.
Fanno eccezione:
• titoli artistici prodotti dai
docenti di strumento musicale nella scuola media (con le limitazioni dell'art.4
del decreto)
• titoli di studio conseguiti all'estero;
• corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti
all'insegnamento di conversazione in lingua estera;
• servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea;
• servizi di insegnamento prestati con contratti atipici, non da lavoro
dipendente.
E' bene però aver pronti i
relativi certificati, perchè le scuole effettueranno i controlli delle
dichiarazioni rese in occasione dell'attribuzione della prima supplenza.
I controlli potranno essere richiesti da ognuna delle scuole prescelte (a
campione o su ricorso), saranno gestiti dalla scuola capofila e riguarderanno
tutte le graduatorie per cui l'aspirante è incluso. Il controllo, per il periodo
di durata delle graduatorie sarà effettuato una sola volta, infatti l'aspirante
riceve certificazione dell'avvenuta verifica; tale certificazione sarà trasmessa
a tutte le altre scuole scelte.
Qualora i vostri dati dovessero risultare non corretti, la scuola capofila
adotterà le seguenti disposizioni:
- esclusione o
- rideterminazione del punteggio e della posizione.
Naturalmente valgono le eventuali responsabilità penali di cui all'art. 76 del
DPR 445/2000.
Quali sono i motivi di
esclusione?
-
domanda presentata dopo il 30
giugno 2009
-
mancanza della firma nel o nei
modelli di domanda
-
mancanza dei requisiti
generali di ammissione
-
mancato possesso del relativo
titolo di accesso
-
mancanza del titolo di accesso
-
presentazione della domanda in
più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse,
incluse Trento, Bolzano e la Valle d'Aosta.
-
accertamento di dichiarazioni
false, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
-
mancata dichiarazione (se non
si regolarizza) delle modalità per ricevere le comunicazioni
Se vi accorgete di aver
presentato la domanda in forma incompleta o parziale, potete richiedere alla
scuola capofila che vi assegni un breve periodo di tempo per regolarizzare.
Quando saranno pubblicate le
graduatorie?
La pubblicazione avverrà contestualmente in ciascuna provincia.
Le graduatorie di I fascia saranno pubblicate direttamente in via definitiva
(non c'è problema di punteggi, perchè sono quelli della GaE)
Prima della pubblicazione delle graduatorie, ogni USP pubblicherà sul proprio
sito un elenco di tutti gli aspiranti con accanto l'elenco delle sedi scelte.
Chi riscontra errori materiale deve far pervenire, entro 5 giorni, apposita
segnalazione alla scuola capofila, chiedendo la correzione dell'errore.
Vi indichiamo l'
elenco dei siti Web degli
USP
Dopo questo periodo, le Graduatorie di II e III fascia saranno pubblicate in
forma provvisoria, avverso le quali è possibile inoltrare reclamo, entro il
termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo
della scuola. La scuola quindi ha ulteriori 15 giorni di tempo per decidere sui
reclami, dopodichè pubblica le graduatorie definitive.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso solo il ricorso al TAR entro 60
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
Qualora si abbiano dei dubbi
nell'attribuzione dei punteggi di una supplenza si può presentare reclamo
avverso il Dirigente Scolastico della scuola in cui è stata attribuita la
supplenza. Avverso la decisione del DS è ammessa la procedura di conciliazione e
arbitrato, prevista dagli art. 130 e seguenti del
CCNL 2002 -2005 e nel
caso, ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 e seguenti del Decreto
L.vo n. 165/2001
La procedura prevede quindi
Procedura informatica di presa
visione della disponibilità degli aspiranti
Le scuole devono obbligatoriamente
utilizzare la procedura informatica che permetterà di interpellare e convocare
per l'assegnazione della supplenza solo gli aspiranti:
-
totalmente inoccupati
-
parzialmente inoccupati, e
quindi nelle condizioni di poter completare l'orario secondo l'art. 4 del
Regolamento delle supplenze
-
occupati ma nelle condizioni
dell'art. 8 comma 2 del Regolamento delle supplenze: "Il personale che non
sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od
oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di
aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per
accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre"
Resta da capire se la procedura
informatica sarà tarata con l'inserimento anche dei nominativi dei docenti
occupati, o parzialmente occupati, nelle scuole paritarie o legalmente
riconosciute.
Ciascuna scuola dovrà inserire,
nel giorno stesso della presa di servizio del supplente, i dati relativi alla
supplenza, o comunicare tempestivamente le rinunce, la mancata presa di servizio
e l'abbandono, in modo che siano immediatamente fruibili dalle altre istituzioni
scolastiche.
Criteri e modalità di
interpello e convocazione degli aspiranti.
L'interpello per la disponibilità
e la convocazione avverrà per telefono, utilizzando i recapiti indicati in
ordine preferenziale nel modello B.
Il fonogramma sarà registrato agli atti della scuola con l'indicazione di:
- giorno e ora della comunicazione
- nominativo di chi l'effettua
- persona che abbia dato risposta o annotazione di mancata risposta
Per le supplenze di durata non
inferiore a 30 giorni la proposta di assunzione deve essere, comunque,
effettuata per telegramma o con SMS con avviso di ricezione o con e mail con
avviso di ricezione.
Nella proposta di assunzione deve essere sempre comunicato:
-
data di inizio
della supplenza
-
durata
-
orario di
prestazione settimanale
-
giorno e ora
della convocazione
-
giorno e ora
della convocazione
-
ordine della
graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli aspiranti convocati per
la stessa supplenza
-
il termine
tassativo entro cui deve avvenire il riscontro
Per queste supplenze può essere
comunicata con un preavviso di almeno 2 giorni prima rispetto alla data di
convocazione.
L'accettazione della supplenza può avvenire, entro il giorno e l'ora della
convocazione:
Qualora la scuola vi comunichi che
alla convocazione alla quale non siete stati presenti, ma avete mandato
disponibilità ad accettare tramite telegramma o fax, siete risultati destinatari
della supplenza, avete 24 ore di tempo per asssumere servizio.
La mancata presente dell'aspirante convocato, o la manata accettazione in
maniera telegrafica o con fax è da considerarsi rinuncia alla supplenza.
Non è prevista la delega a persona di fiducia o ad altra persona incaricata.
Per le supplenze fino a 10 giorni
nelle scuole di infanzia e primaria si adottano le seguenti modalità:
-
gli aspiranti
saranno interpellati tra le 7.30 e le 9.00 al cellulare e/o fisso.
-
la mancata
risposta comporta lo scorrimento della graduatoria
-
solo nel caso in
cui nessuno abbia accettato la supplenza, è possibile prendere nuovamente in
considerazioni situazioni lasciate in sospeso, attribuendo la supplenza al
primo candidato disponibile.
E' la scuola a determinare, in
base alle esigenze e al fine di garantire la massima celerità nella copertura
del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell'aspirante.
Quali sono le sanzioni?
Le sanzioni sono indicate
dall'art. 8 del Regolamento delle supplenze:
-
la rinuncia ad una proposta
contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella
medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente
inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda
alla relativa graduatoria di terza fascia;
-
la mancata assunzione in
servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui
si è inclusi nelle relative graduatorie;
-
l'abbandono del servizio
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le
graduatorie di insegnamento.
Il collocamento in coda avviene
per la scuola in cui è stata rifiutata la supplenza, solo per l'anno scolastico
di riferimento.
La mancata risposta nei termini
previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto, equivale a rinuncia. Ciò vale
anche per le supplenze da attribuire in via prioritaria agli aspiranti di scuola
dell'infanzia e primaria. Le sanzioni in questo caso si applicano solo ad
aspiranti che, per il momento della proposta della supplenza e per il periodo
della supplenza stessa, siano totalmente inoccupati, o che non abbiano già
fornito accettazione per altra supplenza.
Cosa significa "che non abbiano fornito accettazione per altra supplenza"?
Significa che se siete stati già contattati da una scuola e avete dato la vostra
disponibilità ad accettare la supplenza, la mancata risposta non può essere
considerata rinuncia.
Quando saranno pubblicate le
graduatorie?
Il decreto non dà alcuna
indicazione in merito, ci dice unicamente che in ogni provincia tutte le
istituzioni scolastiche provvederanno contestualmente alla pubblicazione.
Per la I fascia è ipotizzabile come data di pubblicazione metà settembre 2009,
soprattutto se la modalità di compilazione via web del modello B funziona ad
arte.
Discorso più complicato per II e III fascia. Statisticamente, negli anni
precedenti le graduatorie definitive non sono state disponibili prima della
prima decade di novembre. Qualora tale situazione dovesse verificarsi anche
quest'anno, il ministero chiarirà sicuramente le modalità di assegnazione delle
supplenze fino all'avente titolo.
Avvertenza
Ricordate di fotocopiare tutti i
fogli presentati, per vostra sicurezza, e di conservare la ricevuta di ritorno
se spedite la domanda con raccomandata o comunque la ricevuta della segreteria
se consegnate la domanda a mano.
Nota a margine.
Come scegliere la provincia e le
istituzioni scolastiche da inserire?
Non vi è un criterio oggettivamente valido, ma in generale possiamo fornire
qualche riflessione, spunto per le vostre scelte.
La scelta delle istituzioni scolastiche va fatta innanzitutto in relazione
all'ordine o grado di scuola in cui si è già inseriti, o in cui si aspira a
lavorare con continuità.
L'indicazione può essere rivolta in particolare a chi deve iscriversi sia per la
scuola di infanzia/primaria che secondaria: se l'aspirante è già abilitato per
classi di concorso della scuola secondaria, privilegerà queste nella scelta, in
modo da avere nella provincia il maggior numero di opportunità possibili.
Non è possibile indicare un metodo scientifico per individuare le scuole in cui
si verificheranno più supplenze, poichè le GI vengono utilizzate per le
supplenze brevi e temporaneene, per cui non si può conoscere in anticipo quante
e di che durata saranno le assenze dei docenti titolari.
In ogni caso, se si risiede in una provincia, ad es. Catania, e non si ha la
possibilità, o non lo si ritiene economicamente conveniente, spostarsi in una
provincia lontana per una supplenza breve, è conveniente scegliere o la stessa
di residenza o domicilio, o comunque una provincia per voi facilmente
raggiungibile. In questo modo non si annulleranno le possibilità lavorative per
impedimenti estranei a quelli scolastici.
Lo stesso consiglio può essere rivolto a chi sceglie una provincia molto ampia,
e soprattutto per le supplenze da svolgere in via "prioritaria".
Consulta il
Regolamento delle Supplenze