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Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
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Indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti |
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L'Inps ha emanato la circolare n. 15 del 4 febbraio 2008 con la quale spiega agli uffici periferici che l'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti ( quella per la quale si fa la domanda entro il 31 marzo) è stata portata dal 30% al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, fino a un massimo di 180 giorni.
Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:
QUANTO SPETTAL’importo è
pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i
primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei
limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €,
elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una
retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €. LA DOMANDALa
domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
deve essere presentata all’Inps (su
modulo DS21) entro il 31
marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di
lavoro.
IL PAGAMENTOL'indennità può essere riscossa:
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