Gilda degli Insegnanti
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Boom di domande per l'orario ridotto: è di 4 volte rispetto al 1997
Il part-time piace, 30 mila i proseliti

da Italia Oggi del 20.2.2007

Per il nuovo anno, le domande di prof e Ata entro il 15 marzo

     Continua a fare proseliti tra il personale della scuola con contratto a tempo indeterminato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Dai 7.200 docenti e ausiliari, tecnici e amministrativi di ruolo che risultavano essere in servizio a tempo parziale nell'a.s. 1997/1998 si stima che nel corrente anno scolastico stiano prestando servizio in part-time circa 30 mila, ivi compresi alcune migliaia di docenti e qualche centinaio di Ata che hanno chiesto e ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale congiuntamente al trattamento pensionistico di anzianità. La stima di 30 mila richieste è fatta sulla base del trend registrato negli ultimi anni, un trend che ha visto aumentare progressivamente il numero di coloro, soprattutto personale docente femminile, che ha optato per la prestazione di servizio a tempo parziale. Ad oggi ancora mancano i dati ufficiali da parte del ministero della pubblica istruzione. Un silenzio incomprensibile su un fenomeno che meriterebbe, invece, di essere monitorato sia per i suoi indubbi risvolti sociali che per gli effetti che possono avere sulla formazione degli organici e sulle disponibilità dei posti per il conferimento delle nomine a tempo determinato, ovvero per le utilizzazioni o le assegnazioni provvisorie del personale di ruolo.

Le norme

Le norme che disciplinano l'istituto del lavoro a tempo parziale sono contenute negli articoli 36 e 57 del contratto 24 luglio 2003, riguardanti rispettivamente il personale docente e quello amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio con contratto a tempo indeterminato.

Tali norme non trovano invece applicazione nei confronti del personale docente e Ata che ha chiesto e ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale congiuntamente al trattamento pensionistico di anzianità.

In questa sede ci occuperemo esclusivamente del part-time disciplinato dalle citate norme contrattuali, non mancando di sottolineare che nell'ambito delle predette norme continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 446/97, emanata in applicazione delle norme del contratto 4 agosto 1995 e delle leggi n. 662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all'ordinanza ministeriale n. 55/98.

Modifiche delle ore

Le misure orarie e l'articolazione della prestazione a tempo parziale vengono concordate, nei limiti contenuti nella iniziale richiesta di part-time, tra l'interessato e il dirigente scolastico.

In tale contesto e in assenza di norme che lo vietino, al personale in part-time può essere consentito, per esigenze familiari o personali intervenute, chiedere la modifica dell'originaria misura oraria della prestazione a tempo parziale. Anche una tale richiesta è opportuno che sia presentata al dirigente scolastico e per conoscenza all'Ufficio scolastico provinciale, entro il 15 marzo.

Le attività scolastiche

La ridotta prestazione lavorativa non fa venire meno gli obblighi di servizio connessi alla funzione propria docente ivi compresi i rapporti individuali con le famiglie. Quanto alle attività funzionali all'insegnamento e alla partecipazione alle attività collegiali, esse vanno, di norma, determinate in misura proporzionale all'orario di insegnamento prestato in regime di part-time. Non può fruire dei benefici che comunque comportino riduzione dell'orario di lavoro, fatta eccezione per quelli previsti esplicitamente dalla legge e deve essere esentato dalle attività aggiuntiva di insegnamento avente carattere continuativo. I suddetti divieti trovano applicazione anche nei confronti del personale Ata.

Prestazioni lavorative

In deroga alle norme generali sulle incompatibilità, ai docenti e al personale Ata in regime di part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, se trattasi di docenti, o di semplice autorizzazione, se trattasi di Ata, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, non siano incompatibili con le attività d'istituto e non siano prestate alle dipendenze di altra pubblica amministrazione. Sempre previa autorizzazione del dirigente scolastico, il docente può esercitare la libera professione alle condizioni e nei limiti indicati nel comma 15 dell'articolo 508 del decreto legislativo n. 297/1994. Tali prestazioni extrascolastiche non sono, invece, consentite al personale docente e Ata che chieda e ottenga la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale congiuntamente al trattamento pensionistico di anzianità.

Retribuzione e ritenute

La retribuzione tabellare comprensiva della indennità integrativa speciale conglobata, le competenze fisse e periodiche, l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, il trattamento accessorio del personale ata e la retribuzione professionale docente vengono corrisposte in proporzione all'orario di servizio. Alla retribuzione effettivamente corrisposta vanno applicate in proporzione le ritenute previdenziali e assistenziali.

Tfs e Tfr

La materia è sempre disciplinata dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2000 e con i chiarimenti contenuti nell'informativa Inpdap n. 21 del 10 aprile 2000. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, recita il comma 4, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

Con la citata informativa l'Inpdap, a sua volta, ha precisato che la tutela previdenziale del rapporto di lavoro a part-time continua ad essere disciplinata dall'articolo 8 della legge n. 554/88 che prevede la valutazione, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, del periodo di lavoro prestato a tempo parziale come servizio a tempo pieno.

Per quanto attiene l'ammontare del trattamento di pensione, ossia la misura della stessa, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale deve essere computata, si legge ancora nella predetta informativa, in proporzione all'orario effettivamente svolto.

No ai determinati

Fino a quando il ministero della pubblica istruzione non avrà emanato le disposizioni che rendano operativo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 36 del contratto 24 luglio 2003, la disciplina del part-time, come in precedenza illustrata, non trova applicazione nei confronti del personale con contratto a tempo determinato. Ne consegue che la scadenza del 15 marzo non ha alcuna rilevanza nei confronti del personale non con contratto a tempo indeterminato.

All'atto del conferimento di un incarico a tempo determinato, l'interessato può accedere ad un incarico a tempo parziale ma a condizione che l'accesso sia espressamente previsto dal contratto integrativo regionale. (riproduzione riservata)
 

Le ragioni di una scelta

     Nella trasformazione temporanea (mediamente tra i due e i cinque anni scolastici) del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, si ha motivo di ritenere che prevalgano, soprattutto tra il personale femminile, ragioni di natura meramente familiari quali l'assistenza ai figli in tenera età, ai familiari anziani e/o inabili.

     A incentivare il ricorso all'istituto del part-time contribuiscono certamente anche una serie di agevolazioni previste sia dal contratto che da raccomandazioni ministeriali.

     Coloro che optano per la prestazione di servizio ridotta conservano, infatti, la sede di titolarità per tutto il periodo della prestazione ridotta, senza che ciò interrompa o ritardi il passaggio alla successiva posizione stipendiale, e possono accedere, in deroga alle norme generali, ai compensi accessori per le attività aggiuntive di insegnamento anche in misura non proporzionale all'orario di servizio prestato, purché lo svolgimento di tali attività siano indipendenti dalla prestazione lavorativa a tempo parziale.