|
|
Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
e-mail gildabologna@iperbole.bologna.it |
|
|
|
|
da Italia Oggi del 20.2.2007
Per il nuovo anno, le domande di prof e Ata
entro il 15 marzo Le norme Le norme che disciplinano l'istituto del lavoro a tempo parziale sono contenute negli articoli 36 e 57 del contratto 24 luglio 2003, riguardanti rispettivamente il personale docente e quello amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio con contratto a tempo indeterminato. Tali norme non trovano invece applicazione nei confronti del personale docente e Ata che ha chiesto e ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale congiuntamente al trattamento pensionistico di anzianità. In questa sede ci occuperemo esclusivamente del part-time disciplinato dalle citate norme contrattuali, non mancando di sottolineare che nell'ambito delle predette norme continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 446/97, emanata in applicazione delle norme del contratto 4 agosto 1995 e delle leggi n. 662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all'ordinanza ministeriale n. 55/98. Modifiche delle ore Le misure orarie e l'articolazione della prestazione a tempo parziale vengono concordate, nei limiti contenuti nella iniziale richiesta di part-time, tra l'interessato e il dirigente scolastico. In tale contesto e in assenza di norme che lo vietino, al personale in part-time può essere consentito, per esigenze familiari o personali intervenute, chiedere la modifica dell'originaria misura oraria della prestazione a tempo parziale. Anche una tale richiesta è opportuno che sia presentata al dirigente scolastico e per conoscenza all'Ufficio scolastico provinciale, entro il 15 marzo. Le attività scolastiche La ridotta prestazione lavorativa non fa venire meno gli obblighi di servizio connessi alla funzione propria docente ivi compresi i rapporti individuali con le famiglie. Quanto alle attività funzionali all'insegnamento e alla partecipazione alle attività collegiali, esse vanno, di norma, determinate in misura proporzionale all'orario di insegnamento prestato in regime di part-time. Non può fruire dei benefici che comunque comportino riduzione dell'orario di lavoro, fatta eccezione per quelli previsti esplicitamente dalla legge e deve essere esentato dalle attività aggiuntiva di insegnamento avente carattere continuativo. I suddetti divieti trovano applicazione anche nei confronti del personale Ata. Prestazioni lavorative In deroga alle norme generali sulle incompatibilità, ai docenti e al personale Ata in regime di part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, se trattasi di docenti, o di semplice autorizzazione, se trattasi di Ata, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, non siano incompatibili con le attività d'istituto e non siano prestate alle dipendenze di altra pubblica amministrazione. Sempre previa autorizzazione del dirigente scolastico, il docente può esercitare la libera professione alle condizioni e nei limiti indicati nel comma 15 dell'articolo 508 del decreto legislativo n. 297/1994. Tali prestazioni extrascolastiche non sono, invece, consentite al personale docente e Ata che chieda e ottenga la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale congiuntamente al trattamento pensionistico di anzianità. Retribuzione e ritenute La retribuzione tabellare comprensiva della indennità integrativa speciale conglobata, le competenze fisse e periodiche, l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, il trattamento accessorio del personale ata e la retribuzione professionale docente vengono corrisposte in proporzione all'orario di servizio. Alla retribuzione effettivamente corrisposta vanno applicate in proporzione le ritenute previdenziali e assistenziali. Tfs e Tfr La materia è sempre disciplinata dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2000 e con i chiarimenti contenuti nell'informativa Inpdap n. 21 del 10 aprile 2000. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, recita il comma 4, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. Con la citata informativa l'Inpdap, a sua volta, ha precisato che la tutela previdenziale del rapporto di lavoro a part-time continua ad essere disciplinata dall'articolo 8 della legge n. 554/88 che prevede la valutazione, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, del periodo di lavoro prestato a tempo parziale come servizio a tempo pieno. Per quanto attiene l'ammontare del trattamento di pensione, ossia la misura della stessa, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale deve essere computata, si legge ancora nella predetta informativa, in proporzione all'orario effettivamente svolto. No ai determinati Fino a quando il ministero della pubblica istruzione non avrà emanato le disposizioni che rendano operativo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 36 del contratto 24 luglio 2003, la disciplina del part-time, come in precedenza illustrata, non trova applicazione nei confronti del personale con contratto a tempo determinato. Ne consegue che la scadenza del 15 marzo non ha alcuna rilevanza nei confronti del personale non con contratto a tempo indeterminato.
All'atto del conferimento di un incarico a tempo determinato,
l'interessato può accedere ad un incarico a tempo parziale ma a
condizione che l'accesso sia espressamente previsto dal contratto
integrativo regionale. (riproduzione riservata) |
Le ragioni di una scelta
|
Nella trasformazione temporanea (mediamente tra i due e i cinque
anni scolastici) del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, si ha motivo di ritenere che prevalgano, soprattutto tra
il personale femminile, ragioni di natura meramente familiari quali
l'assistenza ai figli in tenera età, ai familiari anziani e/o
inabili.
A incentivare il ricorso all'istituto del part-time contribuiscono certamente anche una serie di agevolazioni previste sia dal contratto che da raccomandazioni ministeriali. Coloro che optano per la prestazione di servizio ridotta conservano, infatti, la sede di titolarità per tutto il periodo della prestazione ridotta, senza che ciò interrompa o ritardi il passaggio alla successiva posizione stipendiale, e possono accedere, in deroga alle norme generali, ai compensi accessori per le attività aggiuntive di insegnamento anche in misura non proporzionale all'orario di servizio prestato, purché lo svolgimento di tali attività siano indipendenti dalla prestazione lavorativa a tempo parziale.
|