|
|
Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
e-mail gildabologna@iperbole.bologna.it |
|
Il part-time,
una chance per restare
(da Italia Oggi del 19 dicembre 2006)
Il lavoro è cumulabile con il 50%
dell'assegno pensionistico
Pensione in tasca e, intanto, al lavoro con
il part-time. C'è un'alternativa alla domanda di cessazione anticipata dal
servizio per accedere alla pensione di anzianità con effetto dal 1° settembre
2007 che migliaia di docenti e di personale educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario, soprattutto quelli di età compresa tra i 57 e i 60 anni, si
preparerebbero a presentare entro il 10 gennaio 2007 nel timore che la riforma
previdenziale, annunciata dal ministro del lavoro, Cesare Damiano, possa
abrogare le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge
23 agosto 2004, n. 243. Ossia che non si possa più liberamente esercitare il
diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data
di maturazione dei requisiti suddetti, indipendentemente da ogni modifica della
normativa, e non vedersi computare ai fini del calcolo dell'ammontare della
prestazione, secondo i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della legge
243/2004, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di
conseguimento del diritto alla pensione.
L'alternativa alla cessazione definitiva dal servizio e alla pensione anticipata di anzianità è rappresentata dalla facoltà di ricorrere a quello speciale istituto giuridico, introdotto nella legislazione italiana dal decreto ministeriale 29 luglio 1997, n. 331 e disciplinato dalle ordinanze ministeriali n. 446/1997 e n. 55/1998 che consente al personale della scuola, a eccezione dei dirigenti scolastici e di alcune figure professionali uniche, di permanere in servizio in regime di part-time unitamente al trattamento pensionistico di anzianità.
Personale e requisiti
Possono accedere all'istituto, a decorrere dall'1/9/2007, i docenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi quelli collocati fuori ruolo e/o utilizzati in altri compiti e il personale ata, che alla data del 31 dicembre 2007 possiedono i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità. Non vi possono, invece, accedere quanti alla medesima data siano già in possesso dei requisiti richiesti per il collocamento a riposo d'ufficio (65 anni) e per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Da quest'ultima condizione sono tuttavia escluse sia le donne dopo il conseguimento del 60esimo anno di età sia gli uomini o le donne che abbiano maturato i 40 anni di contribuzione ma non ancora compiuto i 65 anni di età.
L'Inpdap, l'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione ha, infatti, precisato, con l'informativa n. 33 del 2 luglio 2003, che la facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere esercitata sia dal personale femminile del comparto scuola dopo il compimento del 60esimo anno di età, purché in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione di anzianità, sia da chiunque abbia meno di 65 anni anche se può fare valere 40 anni di contribuzione.
Ha inoltre precisato che gli interessati, qualora nel corso della prestazione di lavoro a part-time maturino i requisiti per il collocamento a riposo d'ufficio e richiedano, in virtù di esplicite disposizioni normative, di essere trattenuti in servizio, possono continuare a svolgere attività lavorativa a part-time cumulando la pensione, così come determinata all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro, fino al periodo massimo previsto per il trattenimento.
Termini e modalità della domanda. Durata e natura del part-time
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico di anzianità deve essere indirizzata al dirigente scolastico entro il 10 gennaio 2007 non omettendo di precisare, nel caso di non accoglimento della domanda, se si intende ugualmente cessare dal servizio ovvero permanervi a tempo pieno.
Salvo documentate sopravvenute esigenze, il personale che ottiene il part-time ha l'obbligo di permanere in servizio per almeno due anni scolastici con diritto a continuare a prestare servizio nella scuola di titolarità.
Non potrà svolgere altra attività lavorativa dipendente o autonoma e non potrà chiedere il ripristino del tempo pieno. La prestazione del servizio non potrà essere inferiore al 50% di quella prevista per il tempo pieno. Limitatamente al personale docente, il predetto limite deve essere osservato compatibilmente con la possibilità di scindere la cattedra salvaguardando in ogni caso il principio dell'unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe e sezione di scuola materna.
La competenza nella gestione del part-time
La gestione del part-time e la stipula del relativo contratto competono al dirigente scolastico. Nel determinare la consistenza oraria di insegnamento a part-time dei docenti alcuni dirigenti scolastici sostengono che tale consistenza deve essere pari almeno al 50% dell'orario a tempo pieno. È una tesi che non trova alcun supporto nelle norme che disciplinano l'istituto del part-time. Al contrario l'articolo 4 dell'ordinanza n. 55/1998 dispone chiaramente che il limite del 50% deve essere sì osservato, ma compatibilmente con la scindibilità dell'orario di cattedra e salvaguardando il principio dell'unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola dell'infanzia. Per effetto della suddetta disposizione, la consistenza oraria può in alcuni casi (per esempio per la cattedra di materie letterarie nella scuola media), legittimamente essere inferiore al 50%.
Trattamento economico del servizio e ammontare
Il trattamento economico per le ore di servizio sarà corrisposto dalla direzione provinciale del tesoro.
L'ammontare della pensione spettante alla data dell'1/9/2007 sarà corrisposta dall'Inpdap in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario a tempo parziale. In ogni caso, la somma dello stipendio e della quota di pensione non potrà, alla sola data dell'1/9/2007, essere superiore allo stipendio tabellare spettante per la prestazione a tempo pieno. I trattamenti accessori, gli aumenti stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale o dal passaggio a una posizione stipendiale superiore saranno corrisposti in proporzione all'orario di servizio e non comporteranno alcuna ulteriore riduzione della pensione.
Rideterminazione della pensione all'atto della cessazione dal servizio
Al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, l'ammontare della pensione sarà rideterminato sulla base dell'anzianità complessiva maturata.
A tale fine l'Inpdap ha da tempo precisato che al termine del servizio a part-time sarà determinato un nuovo trattamento pensionistico da calcolare in base, appunto, alla complessiva anzianità contributiva acquisita. Per la determinazione del nuovo trattamento gli anni di servizio prestati a tempo parziale saranno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario di servizio ridotto e orario a tempo pieno.
Liquidazione della buonuscita
L'Inpdap liquiderà l'indennità di buonuscita solo all'atto di cessazione definitiva del servizio e nei tempi previsti dalla normativa vigente: entro tre mesi, nei casi di cessazione per vecchiaia o per conseguito 40esimo anno di contribuzione; entro nove mesi negli altri casi. (riproduzione riservata).