GILDA
degli
Insegnanti di Bologna

I ricorsi
gerarchici vanno in pensione (da La Stampa Web - di Antimo
Di Geronimo)
Per dirimere le controversie di lavoro gli
operatori scolastici potranno scegliere tra il giudice e l'arbitro. Prima, però,
dovranno provare a mettersi d'accordo con il dirigente effettuando una tentativo
di conciliazione. Tentativo che potrà essere realizzato in tre modi diversi:
davanti ai collegi di conciliazione presso le direzione provinciali del lavoro,
davanti ad un arbitro designato a questo scopo oppure, autonomamente, presso gli
uffici di segreteria delle direzioni regionali del Ministero dell'istruzione. La
novità deriva dall'entrata a regime della privatizzazione del rapporto di
lavoro dei lavoratori della scuola, che ha determinato, tra l'altro, anche
l'uscita di scena della vecchia disciplina dei ricorsi gerarchici. Ecco di che
cosa si tratta.
La
conciliazione davanti al collegio
La prima forma di conciliazione è
quella prevista dall'articolo
66 del decreto legislativo 165/2001. Essa consiste
nella discussione della controversia davanti ad un collegio di conciliazione,
istituito presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Il collegio di conciliazione è composto dal direttore dell'ufficio o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un
rappresentante dell'amministrazione. La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, deve essere consegnata alla
direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o
spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta
deve essere consegnata o spedita, a cura dello stesso lavoratore,
all'amministrazione di appartenenza.
La
conciliazione davanti all'arbitro
La seconda possibilità è quella
offerta dall'articolo
4, dell'accordo quadro del 2001. Il dispositivo
prevede che, dopo la designazione dell'arbitro, le parti procedano ad effettuare
un tentativo di conciliazione. Tentativo che rimane valido anche se le parti,
successivamente, decidono di procedere in giudizio, senza continuare ad esperire
la procedura stragiudiziale. Se la procedura non si conclude positivamente, si
passa all'attivazione della procedura arbitrale, che consiste in una sorta di
processo privato, la cui sentenza, denominata lodo, assume carattere vincolante:
non si tratta di un vero provvedimento giurisdizionale, ma ha forza di legge
perché le parti sono vincolate da un contratto che impone loro di rispettare la
decisione dell'arbitro.Il lodo può essere impugnato, entro 30 giorni dalla
notifica, davanti al giudice del lavoro, che decide in un unico grado di
giudizio (art. 412-quater del c.p.c.).
