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Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
e-mail gildabologna@iperbole.bologna.it |
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Schede di
gestione dei docenti soprannumerari
(Schede
tratte da " Il nuovo cantiere della mobilità degli insegnanti 2008/2009" di Libero Tassella, elaborate in forma
ipertestuale da Giovanni Cadoni)
Trasferimento d’ufficio nella scuola materna ed elementare ( artt. 21 e 22)
Sequenza dei trasferimenti d'ufficio per i titolari di posto normale
Trasferimento d’ufficio dei docenti nella scuola secondaria ( artt. 23 e 24)
Individuazione del soprannumerario conseguente al dimensionamento della rete scolastica (art. 20)
Tabelle di valutazione (allegato D al CCNI del 21.12.2005, confermato per l'a.s. 2008/2009)
Mobilità 2008/2009: la gestione dei soprannumerari ( artt. 20, 21, 22, 23, 24 del CCNI)
I Dirigenti
Scolastici, entro 10 giorni dalla pubblicazione all' Albo della scuola della
nuova tabella organica approvata per l'anno scolastico cui si riferiscono i
trasferimenti, pubblicano la graduatoria compilata ai fini
dell'individuazione degli eventuali docenti in soprannumero per l’a.s. 2007/08,
avendo preliminarmente proceduto (in base alla tabella di valutazione per i
trasferimenti d'ufficio allegato al CCNI per l’a.s. 2007/08, sottoscritto il
15.12.2006, che
conferma
il precedente C.C.N.I. sottoscritto il 21.12.2005) alla valutazione dei titoli posseduti da
ciascun insegnante per anzianità di servizio, titoli generali, esigenze di
famiglia ed all'attribuzione di eventuali esclusione dalle graduatorie dei
soprannumerari per diritti di precedenze, e notificano
per iscritto immediatamente (non sono previste comunicazioni
verbali) agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro
confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.
Avverso la pubblicazione delle graduatorie d'istituto è possibile
presentare reclamo scritto direttamente al dirigente scolastico entro 5 giorni
dalla pubblicazione delle stesse (si veda il nostro modello proposto in questo
lavoro). Il reclamo deve essere esaminato dal dirigente scolastico, con
l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi, entro i successivi 10
giorni.
I docenti, entro 5 giorni dalla data della notifica, dovranno presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio; saranno riammessi nei termini, nel caso fosse scaduto il termine della presentazione delle domande di mobilità.
La proroga dei termini
per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non
sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti ( 3.2.2007) domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente, l’interessato potrà altresì integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra, indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.
Per l’individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali, l’ufficio
scolastico provinciale formulerà distinte graduatorie per classe di concorso,
sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, nelle
quali saranno inclusi tutti
i docenti titolari nei predetti corsi.
Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico
dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la
posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico dei corsi
diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni,
ovvero all’organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è
verificata nei corsi serali.
Nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, poiché le
sezioni associate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi,
come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata con
riferimento all’organico della scuola o istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto principale ovvero
all’organico della sezione associata se la situazione di soprannumerarietà si è
verificata nella sezione staccata o scuola coordinata.
Non si darà corso al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di
soprannumerarietà verrà a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in
cui la cattedra, nel nuovo organico 2008/2009 venga costituita con completamento
di altri istituti o sedi.
Si ricorda che
l’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei
confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari
da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di
secondo grado.
I docenti beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
· Handicap e gravi motivi di salute;
· personale portatore di handicap e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
· assistenza al coniuge, al figlio, ed al genitore ( da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l’interessato/a ( nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di handicap;
· personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali
non sono inseriti
nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da
trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da
rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento ( es. soppressione della
scuola, ecc..). Per gli amministratori degli enti locali tale esclusione va
applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo. Nel caso in cui
la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il
coinvolgimento delle predette categorie, i docenti in questione saranno graduati
seguendo l’ordine di cui sopra.
Trasferimento d’ufficio nella scuola materna ed elementare
( artt. 21 e 22).
L'individuazione dei docenti in soprannumero nella scuola materna ed
elementare, va fatta per ciascuna delle seguenti tipologie di posti:
- organico funzionale di circolo (distintamente per posti comuni o per posti
relativi alle diverse lingue tedesca, inglese, francese e spagnola);
- posti di tipo speciale;
- posti di sostegno;
- posti di ruolo speciale in scuole speciali;
- posti del ruolo speciale di scuole carcerarie (per la scuola elementare);
- posti attivati presso strutture ospedaliere;
- posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i
centri territoriali (per la scuola elementare), e non è compensata
dall’eventuale disponibilità su altra tipologia.
Per le situazioni
di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico
2008/2009, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa
scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli
insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del
trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
a) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro
territoriale per l’insegnamento su cattedra con decorrenza dall’1.9.2007;
b) docenti entrati
a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per
l’insegnamento su cattedra dall’anno scolastico o dagli anni scolastici
precedenti al 2006/2007 ovvero dall’1.9.2007 per mobilità d’ufficio o a domanda
condizionata.
Il docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità nella scuola dagli anni precedenti, si considera invece come trasferito a domanda il docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
I docenti in
soprannumero su ognuno delle tipologie di posto per l’insegnamento della lingua
straniera, prima delle operazioni di mobilità, confluiscono nella graduatoria
relativa al posto sull’organico funzionale di circolo, a tal fine l’ufficio
scolastico provinciale, attraverso puntuali rettifiche di titolarità, assegna ai
posti comuni dell’organico funzionale di circolo i docenti individuati quali
soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua straniera.
Per i titolari di
posto normale il trasferimento d'ufficio avrà la seguente sequenza:
1. Assegnazione di un posto della stessa tipologia all'interno del comune di
titolarità in base al criterio di viciniorità stabilita da apposite tabelle note
al sistema (in caso di comune comprendente più distretti, si inizia dalle scuole
comprese nel distretto di titolarità);
2. Assegnazione di un posto nei comuni viciniori a quello di titolarità;
3. Trasferimento sui posti di istruzione per l'età adulta, seguendo la tabella di
viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri
territoriali;
4. Trasferimento sull'organico provinciale anche in soprannumero.
Trasferimento
d'ufficio dei docenti titolari di posti speciali o ad indirizzo didattico
differenziato.
La sequenza sarà la seguente:
1) trasferimento durante la I fase, sui posti compresi nel comune di titolarità
(nel caso di comune comprendenti più distretti il trasferimento è disposto prima
nelle scuole comprese nel distretto di titolarità), sulle seguenti tipologie di
posti, nell'ordine riportato:
a) posti della stessa tipologia di tipo speciale o ad indirizzo didattico
differenziato;
b) posti di diversa tipologia per la quale si possegga titolo;
c) posti di sostegno per il quale il docente possegga titolo di
specializzazione;
2) trasferimento d'ufficio sul posto speciale o ad indirizzo didattico
differenziato di titolarità, disponibili nei comuni viciniori a quello di
titolarità, sulle seguenti tipologie di posti, nell'ordine riportato:
d) posti della medesima tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico
differenziato,
e) posti di diversa tipologia per la quale si possegga titolo;
f) posti di sostegno per il quale il docente possegga il titolo di
specializzazione.
Trasferimento
d'ufficio dei docenti titolari di sostegno.
La sequenza sarà la seguente:
1) trasferimento d'ufficio nel comune di titolarità nell'ambito della I
fase (per i comuni che comprendono più distretti, il trasferimento è disposto
prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità), nel seguente ordine di
assegnazione delle tipologie di posti:
a) stessa tipologia di sostegno per il quale si è titolari;
b) diversa tipologia di sostegno per la quale si possegga titolo;
c) posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per i quali si
possegga titolo.
2) trasferimento d'ufficio nei comuni viciniori a quello di titolarità,
nel seguente ordine di assegnazione delle tipologie di posti, per ciascun ambito
territoriale:
d) sulla stessa
tipologia di sostegno di titolarità;
e) su diversa tipologia per la quale si possegga titolo;
f) su posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.
3) assegnazione in via definitiva o provvisoria (a seconda che i docenti abbiano
o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno),
su posti di tipo comune, compresi quelli dell'organico funzionale di circolo, in
base alla sequenza indicata per i trasferimenti d'ufficio su posto comune.
L'eventuale assegnazione in via provvisoria, è limitata ad un solo anno. Nel
corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà
considerato perdente posto nell'ambito della scuola o circolo di precedente
titolarità per il tipo di posto per il quale era titolare.
Trasferimento d’ufficio dei docenti nella scuola secondaria. ( artt.
23 e 24)
L'individuazione del soprannumero viene fatta distintamente per le seguenti
tipologie di posti:
· posti di insegnamento curricolari;
· posti con attività di sostegno distintamente per ciascuna tipologia (vista,
udito e psicofisici);
· posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i
Centri territoriali;
· posti di dotazione organica provinciale (DOP);
· posti di dotazione organica di sostegno per la scuola secondaria di II grado
(DOS);
· posti attivati presso le strutture ospedaliere (nelle scuole medie);
· posti attivati presso strutture carcerarie.
Si tenga presente che
la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto
non è compensata dalla disponibilità su una diversa;
il docente in possesso del titolo di specializzazione può essere
assegnato su altra tipologia di sostegno esistente nella medesima scuola, a
domanda o d'ufficio, con precedenza;
la rilevazione del soprannumero per le scuole associate funzionanti in
comune diverso e per gli istituti secondari nei quali funzionano corsi serali,
va operata distintamente rispetto a quella riguardante la scuola principale e i
corsi diurni, per la considerazione che trattasi di organici separati.
Per le situazioni
di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico 2008/09,
nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o
istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato
presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti
medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento
d’ufficio, nel seguente ordine:
a) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro
territoriale per l’insegnamento su cattedra con decorrenza dall’1.9.2007;
b) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro
territoriale per l’insegnamento su cattedra dall’anno scolastico o dagli anni
scolastici precedenti al 2007/2008 ovvero dall’1.9.2007 per mobilità d’ufficio o
a domanda condizionata.
Il docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità nella scuola dagli anni precedenti, si considera invece come trasferito a domanda il docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento, utilizzando spezzoni della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quella di completamento.
Salvo quanto sopra
precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto
determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i
passaggi - risulteranno in soprannumero, si procederà al trasferimento
d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi
in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata
al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del
personale della scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti
d’ufficio. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" e "d" del
titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al
comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti
soprannumerari sarà effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di
insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di
insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di
sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata,
altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B)
minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri
fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella
tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di
specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa
scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza
al trasferimento su tale posto.
Sono da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento
d’ufficio, ove non siano stati riassorbiti nell’organico di diritto relativo
all’anno scolastico 2007/08, i docenti che nell’anno scolastico 2006/07 sono
stati individuati come soprannumerari e sono stati utilizzati in istituto
diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo istituto di titolarità.
Per ogni scuola l'individuazione dei perdenti posto viene effettuata
distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento previsti per
ciascuna scuola. Per i posti di sostegno nella scuola media l'individuazione
avviene distintamente per ciascuna seguente tipologia: psicofisici, vista,
udito.
Il docente in soprannumero per una determinata tipologia ed in possesso del
relativo titolo, ha diritto all'assegnazione ad altra tipologia a domanda e
d'ufficio con precedenza.
Quando la contrazione dell'organico di diritto riguarda un numero di ore sino
alla metà dell'orario di cattedra, si determina un soprannumero parziale che non
comporta alcuna perdita di titolarità. In tale ipotesi il sistema di
elaborazione procede alla composizione di una cattedra orario abbinando le ore
di titolarità presso la scuola interessata dalla contrazione, con un'altra
istituzione scolastica più vicina alla prima.
Tale cattedra orario verrà assegnata al docente ultimo in graduatoria, a
decorrere dall'anno scolastico successivo se, durante la procedura dei
trasferimenti a domanda, la cattedra orario non verrà assegnata ad un docente in
ingresso.
Sequenza di assegnazione delle cattedre in caso di trasferimento
d'ufficio:
1) assegnazione di una sede tra quelle residuate nel comune dopo i
trasferimenti a domanda della I fase. Trattandosi di un comune comprendente più
distretti, sono esaminate prima le sedi disponibili nell'ambito del distretto di
titolarità e poi quelle eventualmente disponibili nei distretti viciniori
compresi nel comune;
2) assegnazione di una scuola nei comuni viciniori a quello di
titolarità;
3) trasferimento su posti per l'istruzione e la formazione dell'età
adulta esistenti sui centri territoriali (ex corsi per lavoratori);
4) assegnazione su posti della dotazione organica provinciale anche in
eccedenza rispetto al numero previsto.
L' assegnazione delle cattedre per le fasi di cui ai punti 1) e 2), per
ogni comune (e per i comuni comprendenti più distretti, per ogni distretto),
avviene nel seguente ordine:
cattedre interne alla scuola;
cattedre orario esterne composte tra scuole comprese nello stesso comune;
cattedre orario esterne tra scuola comprese in comuni diversi.
Nell'effettuazione del trasferimento d'ufficio si prescinde, pertanto,
dalla circostanza che il docente non abbia richiesto tali tipologie di cattedre
orario. Occorre, pertanto, che il perdente posto, specialmente quando titolare
di classe di concorso con poche disponibilità, rifletta prima di escludere dal
movimento a domanda le cattedre orario.
Per i docenti titolari su posti di sostegno,
il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari viene disposto
nell'ordine:
1) nella scuola di titolarità, ovviamente su altra tipologia di sostegno,
con precedenza;
2) in scuole del comune di titolarità (per i comuni che comprendono più
distretti, il trasferimento è disposto prima in un istituto compreso nel
distretto di titolarità e successivamente nei distretti viciniori compresi nel
comune di titolarità;
3) in scuole dei comuni viciniori.
Per ognuna delle fasi indicate in precedenza, il trasferimento è disposto
nelle tre tipologie per le quali il docente è in possesso del titolo di
specializzazione, nel seguente ordine:
sostegno per minorati psicofisici (EH);
sostegno per minorati dell'udito (DH);
sostegno per minorati della vista (CH).
Non viene disposto il trasferimento d’ufficio da cattedre curricolari su posti
di sostegno.
Trasferimento
d’ufficio dei docenti di scuola secondaria titolari della dotazione organica
provinciale.
Per alcune classi di concorso della scuola secondaria, contribuiscono alla
formazione dell'organico di diritto posti di dotazione organica provinciale
(D.O.P), in numero variabile annualmente in relazione alla situazione
provinciale dei rispettivi organici.
La titolarità sulla D.O.P. si consegue per trasferimento e comporta
l'utilizzazione, all'inizio di ciascun anno scolastico, sui posti che risultano
disponibili sull'organico di fatto determinato per ciascuna classe di concorso.
L'utilizzazione avviene sulla base della posizione occupata in un' apposita
graduatoria provinciale compilata con le modalità previste dalla lettera B
dell'art. 29 del CCND sulla mobilità . A tal fine, i docenti titolari della
D.O.P. compilano ogni anno, una scheda per l'attribuzione dei punteggi, in base
alla tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda limitatamente alle voci
di cui alle lettere a), b) a1), b2 dei titoli I (anzianità di servizio), delle
lettere b), c) del titolo II (esigenze di famiglia), e del titolo III (titoli
generali).
Il Dirigente scolastico è competente all'attribuzione dei punteggi nel termine
fissato da ogni Ufficio scolastico provinciale, ed invia le schede allo stesso
Ufficio che provvede alla compilazione ed alla pubblicazione della graduatoria
provinciale.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie D.O.P.
(precedentemente comunicata da ogni singolo Ufficio scolastico), è possibile
presentare reclamo.
Esaminati i reclami l'Ufficio scolastico provinciale procede alla pubblicazione
della graduatoria definitiva.
Questa premessa è risultata necessaria perché i trasferimenti d'ufficio nei
confronti del personale docente che risulta in soprannumero rispetto alla D.O.P.
prevista per il successivo anno scolastico, avvengono in ordine inverso alla
posizione occupata nella graduatoria provinciale definitiva.
Il sistema di elaborazione dei dati, procede all'assegnazione della sede
d'ufficio a partire dalle scuole disponibili nel comune (ovvero nel distretto in
caso di comune comprendente più distretti), indicato dal docente sulla scheda
compilata per la predisposizione delle graduatorie provinciali ovvero, in
mancanza di tale indicazione, a partire dal comune capoluogo della provincia di
titolarità. In caso di comune comprendente più distretti, il trasferimento
d'ufficio viene disposto sulla base della tabella di viciniorità, a partire dal
primo distretto indicato nei bollettini ufficiali degli istituti di istruzione
secondaria.
Si tenga presente che il docente titolare della D.O.P. non è obbligato a
presentare domanda di trasferimento, né alcun invito in tal senso riceve nel
momento in cui, dalla comparazione tra il numero dei posti della D.O.P. ed il
numero dei docenti titolari, si evidenzino delle situazioni di
soprannumerarietà, atteso che le stesse vengono determinate dopo la chiusura dei
termini per la presentazione delle domande di trasferimento.
Questa precisazione offre uno spunto di riflessione a quanti, situati nella
parte terminale della graduatoria D.O.P., rinuncino a presentare domanda di
trasferimento nella speranza di trovare migliore sistemazione
sull'organico di fatto, potendo incorrere nel trasferimento d'ufficio.
Si tenga presente che i docenti titolari della D.O.P. partecipano ai movimenti
nella fase intercomunale, assieme ai docenti senza sede definitiva ed ai
titolari di organico sede che chiedono il trasferimento in comune diverso.
Il trasferimento d'ufficio dei docenti in soprannumero sulla D.O.P., invece, si
effettua al termine dei trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia,
prima di dare corso alle operazioni inerenti alla III fase dei trasferimenti
(passaggi di cattedra e di ruolo e trasferimenti da fuori provincia).
In mancanza di posti disponibili, il docente verrà trasferito su un centro
territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in
cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.
Individuazione soprannumerari conseguente al dimensionamento della rete scolastica (art. 20)
Al fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:
A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.
Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:
I) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;
II) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico.
Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del perdente posto avviene come segue:
I) nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entreranno a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formeranno un’unica graduatoria per l’individuazione del perdente posto;
II) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia dei docenti già facenti parte dell’organico funzionale del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia dei docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti che hanno acquisito la titolarità nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo mediante le modalità precedentemente illustrate, potranno produrre domanda di movimento solo se individuati come perdenti posto.
C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.
Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.
L’ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola di cui é cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. Ovviamente i docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari non occupano posto nel processo di unificazione di cui sopra; questi ultimi e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.
D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune.
Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente dell’istituto che ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione in base alla predetta graduatoria unica.
Consigli utili per il docente individuato soprannumerario.
I docenti individuati come soprannumerari, rispetto
al nuovo organico di diritto 2008-2009, possono presentare domanda di
trasferimento entro il 5.2.2008.
Qualora le procedure per l'individuazione dei soprannumerari si concludano dopo tale termine ( questa è la regola), i dirigenti scolastici provvedono a comunicare agli interessati la loro posizione di soprannumero e li invitano a presentare domanda di trasferimento nel termine di 5 giorni dall'avvenuta comunicazione (per la scuola materna ed elementare tale termine è stabilito entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo della scuola della graduatoria dei soprannumerari).
Si ricorda che le
graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi
analitici ( servizio, famiglia e titoli).
Nell'ipotesi che i docenti interessati abbiano già presentato domanda di
trasferimento nel termine previsto dall'O.M. n. 1 del 4.1.2007,
possono presentare una nuova domanda che va a sostituire integralmente quella
presentata in precedenza. Gli stessi possono presentare anche domanda di
mobilità professionale (domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo).
Il docente in soprannumero ha davanti a sé, sostanzialmente, le seguenti
scelte:
1) non presentare domanda di trasferimento
2) presentare domanda di trasferimento condizionata;
3) presentare domanda di trasferimento non condizionata.
Nella decisione sub punto 1)
il docente che non intende esprimere alcuna preferenza nel movimento quale
soprannumerario, compila la scheda solo nelle sezioni riguardanti i propri dati
anagrafici e riportando il punteggio indicato nella graduatoria del soprannumero
( graduatoria d’Istituto) compilata dal dirigente scolastico.
In questa ipotesi se nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di
titolarità, il docente in soprannumero resta nella propria scuola, in caso
contrario si darà luogo al trasferimento d'ufficio.
Nella decisione sub punto 2)
il docente in soprannumero può decidere di voler restare nella scuola di
titolarità nella speranza che vi si liberi un posto durante l' effettuazione dei
trasferimenti e di presentare istanza di trasferimento condizionata sulle sedi
indicate sul modulo-domanda, che verranno prese in considerazione dal sistema di
elaborazione dei dati, solo nell’ipotesi che non si riformi il posto nella
scuola di titolarità del docente.
In questo caso il docente può richiedere anche sedi coincidenti con il distretto
(o il comune) in cui è ubicata la scuola di titolarità; può, parimenti,
richiedere sedi di altri comuni a condizione che venga in ogni caso richiesto,
tra le preferenze stesse e in qualsiasi ordine, il comune che ricomprende la
scuola di titolarità.
Il docente che intende partecipare al trasferimento condizionato, deve barrare
il "no" nell'apposita casella del modulo-domanda.
Esaminiamo le ipotesi che, in questo tipo di trasferimento, si possono
verificare:
a) nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità:
il docente viene automaticamente riassorbito nell’organico dell’istituto con
conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento.
Per la scuola elementare e materna l'assorbimento in organico può avvenire anche
su posti di diversa tipologia rispetto a quella di titolarità, se richiesti
dall'interessato nella domanda di trasferimento.
Per la scuola secondaria la titolarità viene mantenuta anche nell'ipotesi che si
formi una cattedra orario esterna tra la scuola di titolarità ed altra scuola.
Per i docenti titolari su posti di sostegno e di tipo speciale, si rimanda al
successivo paragrafo.
b) nella scuola di titolarità del docente non si riforma il posto nella scuola
di titolarità
il sistema di elaborazione dei dati prende in considerazione la domanda di
trasferimento presentata ed esamina nell’ordine le preferenze espresse allo
scopo di soddisfare le richieste stesse nel rispetto della sequenza procedurale
prevista dal CCNI.
In questa fase il docente in soprannumero partecipa al trasferimento senza
alcuna precedenza unitamente agli altri docenti non soprannumerari e con il
punteggio che gli compete a domanda.
Nel caso si ottenga l'assegnazione di una delle sedi richieste, il docente
risulterà trasferito a domanda condizionata ed avrà, in ogni caso, diritto per
un quinquennio decorrente dalla data dell'avvenuto trasferimento, ad ottenere il
diritto a rientrare nella sede, o in subordine nel comune, di precedente
titolarità. Il docente avrà diritto, altresì, a richiedere sempre nell'ambito
del quinquennio dall'avvenuto trasferimento, l'utilizzazione nella scuola di
precedente titolarità ovvero in una scuola ad essa viciniore, in base alle
modalità ed ai termini fissati nell'annuale contrattazione decentrata sulle
utilizzazioni.
La mancata presentazione della relativa domanda per un anno, interrompe il
diritto al rientro negli anni successivi. Si veda, per maggiori dettagli sulla
materia, la sezione dedicata a questo specifico argomento.
c) Le ipotesi precedenti non si verificano:
viene disposto il trasferimento d’ufficio secondo la procedura descritta di
seguito, con il punteggio che al docente è stato attribuito nella graduatoria
d’istituto e riportato nel modulo-domanda.
Il docente, trasferito d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella suddetta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, negli anni scolastici successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, ovviamente entro i limiti del quinquennio iniziale .
Nella decisione sub punto 3)
il docente in soprannumero decide di anteporre l'intenzione di ottenere il
trasferimento sulle preferenze espresse nel modulo-domanda, all'eventuale
permanenza nella scuola di titolarità nell'ipotesi che nella stessa si riformi
il posto durante l'effettuazione dei trasferimenti.
Le ipotesi che si possono verificare sono le seguenti:
il docente ottiene il trasferimento a domanda su una delle preferenze espresse.
Il trasferimento così ottenuto non consente di esercitare il diritto di rientro
e l'utilizzazione nella scuola di titolarità per un quinquennio a decorrere
dall'avvenuto trasferimento, possibilità concessa, come abbiamo precedentemente
esaminato, solo a coloro che ottengono il trasferimento condizionato (oltre
ovviamente il trasferimento d'ufficio);
il docente non ottiene il trasferimento a domanda sulle preferenze espresse, ma
durante l'effettuazione dei trasferimenti si riforma il posto nella scuola di
titolarità. Il docente risolve, in tal modo, la sua posizione di soprannumero;
se non si verifica nessuna delle due ipotesi precedentemente esaminate, il
sistema di elaborazione dei dati, procede all'effettuazione del trasferimento
d'ufficio con il punteggio ottenuto dal docente nella graduatoria d'istituto,
con le modalità riportate nello specifico argomento da noi trattato di seguito.
Si consideri il seguente esempio relativo alla precedenza del docente
soprannumerario nella II fase dei trasferimenti (fase intercomunale).
Sia S1 un docente perdente posto non soddisfatto all' interno del comune di
titolarità, che ha richiesto i comuni A, B e C;
siano S2 e S3 due docenti non soprannumerari, che richiedono il trasferimento
intercomunale entrambi con punti 120, rispettivamente nei comuni B e C;
vi siano due posti disponibili nella provincia, uno nel comune B ed uno nel
comune C.
Durante il primo approccio informatico di realizzazione della fase dei
trasferimenti a domanda per altro comune (II fase), il sistema di elaborazione
dei dati assegna il comune B al docente S2 ed il comune C al docente S3;
tuttavia, poiché non è stato possibile disporre il trasferimento a domanda per
il docente soprannumerario S1 (con minor punteggio), se ne dovrà disporre il
trasferimento d'ufficio e con precedenza rispetto ai movimenti a domanda (come
stabilito dalla sequenza riportata nel CCND sulla mobilità).
Ne consegue che, ipotizzando che la tabella di viciniorità collochi rispetto al
comune di titolarità del docente S1 da trasferire d'ufficio il comune C prima
del comune B, il perdente posto S1 scalzerà il docente S3 che aveva avuto
assegnato una scuola del comune C e tale docente non sarà più soddisfacibile
Trasferimento
d’ufficio docenti di scuola secondaria titolari della dotazione organica
provinciale
Per alcune classi di concorso della scuola secondaria, contribuiscono alla
formazione dell'organico di diritto posti di dotazione organica provinciale (D.O.P),
in numero variabile annualmente in relazione alla situazione provinciale dei
rispettivi organici.
La titolarità sulla D.O.P. si consegue per trasferimento e comporta
l'utilizzazione, all'inizio di ciascun anno scolastico, sui posti che risultano
disponibili sull'organico di fatto determinato per ciascuna classe di concorso.
L'utilizzazione avviene sulla base della posizione occupata in un' apposita
graduatoria provinciale compilata con le modalità previste dalla lettera B
dell'art. 29 del CCND sulla mobilità . A tal fine, i docenti titolari della
D.O.P. compilano ogni anno, una scheda per l'attribuzione dei punteggi, in base
alla tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda limitatamente alle voci
di cui alle lettere a), b) a1), b2 dei titoli I (anzianità di servizio), delle
lettere b), c) del titolo II (esigenze di famiglia), e del titolo III (titoli
generali).
Il Dirigente scolastico è competente all'attribuzione dei punteggi nel termine
fissato da ogni Ufficio scolastico provinciale, ed invia le schede allo stesso
Ufficio che provvede alla compilazione ed alla pubblicazione della graduatoria
provinciale.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie D.O.P.
(precedentemente comunicata da ogni singolo Ufficio scolastico), è possibile
presentare reclamo.
Esaminati i reclami l'Ufficio scolastico provinciale procede alla pubblicazione
della graduatoria definitiva.
Questa premessa è risultata necessaria perché i trasferimenti d'ufficio nei
confronti del personale docente che risulta in soprannumero rispetto alla D.O.P.
prevista per il successivo anno scolastico, avvengono in ordine inverso alla
posizione occupata nella graduatoria provinciale definitiva.
Il sistema di elaborazione dei dati, procede all'assegnazione della sede
d'ufficio a partire dalle scuole disponibili nel comune (ovvero nel distretto in
caso di comune comprendente più distretti), indicato dal docente sulla scheda
compilata per la predisposizione delle graduatorie provinciali ovvero, in
mancanza di tale indicazione, a partire dal comune capoluogo della provincia di
titolarità. In caso di comune comprendente più distretti, il trasferimento
d'ufficio viene disposto sulla base della tabella di viciniorità, a partire dal
primo distretto indicato nei bollettini ufficiali degli istituti di istruzione
secondaria.
Si tenga presente che il docente titolare della D.O.P. non è obbligato a
presentare domanda di trasferimento, né alcun invito in tal senso riceve nel
momento in cui, dalla comparazione tra il numero dei posti della D.O.P. ed il
numero dei docenti titolari, si evidenzino delle situazioni di soprannumerarietà,
atteso che le stesse vengono determinate dopo la chiusura dei termini per la
presentazione delle domande di trasferimento.
Questa precisazione offre uno spunto di riflessione a quanti, situati nella
parte terminale della graduatoria D.O.P., rinuncino a presentare domanda di
trasferimento nella speranza di trovare migliore sistemazione sull'organico di
fatto, potendo incorrere nel trasferimento d'ufficio.
Si tenga presente che i docenti titolari della D.O.P. partecipano ai movimenti
nella fase intercomunale, assieme ai docenti senza sede definitiva ed ai
titolari di organico sede che chiedono il trasferimento in comune diverso.
Il trasferimento d'ufficio dei docenti in soprannumero sulla D.O.P., invece, si
effettua al termine dei trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia,
prima di dare corso alle operazioni inerenti alla III fase dei trasferimenti
(passaggi di cattedra e di ruolo e trasferimenti da fuori provincia).
In mancanza di posti disponibili, il docente verrà trasferito su un centro
territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in
cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.
Consigliamo, per chi voglia approfondire la tematica della gestione dei docenti
in soprannumero per l’a.s. 2008-2009 ,
l’attenta lettura dei seguenti articoli e allegati del CCNI del
20.12.2007:
art. 7 comma 1 punto II) e punto IV), art. 20, art.
21, art. 22, lart. 23,l’art. 24, l’allegato C ( ordine delle operazioni
nei trasferimenti e nei passaggi),l’allegato D ( tabella di valutazione dei
titoli e relative note )
Occorre precisare che vanno calcolati solo i requisiti posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento (per l'anno scolastico corrente tale data è stata fissata al 5 febbraio 2008).
Per la definizione del punteggio in graduatoria d’istituto consultare attentamente l’allegato D al CCNI del 20.12.2007 “ Tabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”.
In particolare si tenga presente che il servizio pre ruolo, che nella mobilità a domanda è valutato per intero, nella graduatoria d’istituto, quindi nella mobilità d’ufficio, è valutato nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati 3 punti ad anno, il periodo eccedente i 4 anni è valutato 2 punti ad anno, come da tabella:
|
Anni di servizio
|
Punteggio |
|
Anni di servizio
|
Punteggio |
|
1 |
3 |
11 |
26 |
|
|
2 |
6 |
12 |
28 |
|
|
3 |
9 |
13 |
30 |
|
|
4 |
12 |
14 |
32 |
|
|
5 |
14 |
15 |
34 |
|
|
6 |
16 |
16 |
36 |
|
|
7 |
18 |
17 |
39 |
|
|
8 |
20 |
18 |
40 |
|
|
9 |
22 |
19 |
42 |
|
|
10 |
24 |
20 |
44 |
Per la continuità viene attribuito un punteggio di punti 2 di continuità per i primi 5 anni, a partire dal sesto anno si attribuisce un punteggio di punti 3 per ciascun anno, per agevolare il calcolo del punteggio spettante per la continuità nella scuola ( vedi nota 5 bis della tabella di cui all’allegato D) si riporta la seguente tabella riassuntiva.
|
Anni di servizio
|
Punteggio |
|
Anni di servizio
|
Punteggio |
|
1 |
2 |
11 |
28 |
|
|
2 |
4 |
12 |
31 |
|
|
3 |
6 |
13 |
34 |
|
|
4 |
8 |
14 |
37 |
|
|
5 |
10 |
15 |
40 |
|
|
6 |
13 |
16 |
43 |
|
|
7 |
16 |
17 |
46 |
|
|
8 |
19 |
18 |
49 |
|
|
9 |
22 |
19 |
52 |
|
|
10 |
25 |
20 |
55 |
A parità di punteggio, la precedenza è
determinata in base alla maggiore età anagrafica.
Reclamo avverso la graduatoria d’istituto
Avverso la pubblicazione delle graduatorie d'istituto è possibile presentare reclamo scritto direttamente al dirigente scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione delle stesse. Il reclamo deve essere esaminato dal dirigente scolastico, con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi, entro i successivi 10 giorni.
Di seguito si propone uno schema di reclamo (preleva il modello in formato .doc).
Al Dirigente Scolastico ..............................................................
Il/lasottoscritto/a……………………………………………………………………… nato/a a………………………….
il…………………………………………… docente di Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I
grado - Scuola Secondaria di II grado ed Artistica, in servizio presso codesta scuola/istituto/circolo, presa
visione della graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2008/2009, pubblicata
all’albo della scuola in data…………………, (1)
RECLAMA
avverso la suddetta graduatoria per i suddetti motivi ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..............................................
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d’Istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.
Data…………………….
Firma…………………………………
(1) Il reclamo va presentato entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria redatta dal dirigente scolastico ( art. 12 comma 1 CCNI del 20.12.2007)