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Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
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Soprannumerari - Servizi riconoscibili e punteggi
Servizi di ruolo
Si rimanda alla scheda tecnica relativa all'anzianità di servizio
Continuità e soprannumerarietà
Servizi riconoscibili come pre ruolo
Occorre che il servizio sia stato effettuato con il possesso del titolo di studio previsto dall’ordinamento vigente all’epoca in cui il servizio fu prestato, si ricorda che per l’insegnamento di educazione fisica fino all’a.s. 1961/62 era sufficiente il possesso di qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Negli istituti professionali anteriormente all’entrata in vigore della legge 15.2.1963 n. 354, va valutato in ogni caso il servizio prestato a prescindere dal titolo di studio posseduto. Successivamente i titoli di studio validi, sono stati di volta in volta stabiliti dalle giunte esecutive degli istituti stessi.
Si ricorda che dall’a.s. 1974-1975, ai sensi della legge n. 124 del 3.5.1999 comma 14 art. 11, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno intero: se ha avuto una durata di almeno 180 giorni anche non continuativi oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività didattiche.
Docenti di Istruzione Secondaria di I e di II grado ed Artistica statale
servizio prestato nelle scuole dello stesso ordine sia statali che pareggiate, non è riconosciuto il servizio prestato nelle scuole parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole paritarie,
servizio prestato nelle scuole e negli educandati femminili;
servizio come docente di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, negli educandati femminili statali, nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie, nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditorato agli studi, il servizio prestato nelle scuole elementari e materne paritarie non è valutato.
Docenti di Scuola Primaria statale
servizio prestato come insegnante elementare non di ruolo nelle scuole elementari statali, negli educandati femminili statali, nelle scuole parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, non è valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie,
servizio di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.
Docenti di Scuola dell'Infanzia statale
stessi servizi valutabili per i docenti di ruolo nelle scuole elementari, ad esclusione del servizio prestato nelle scuole materne gestite da privati o da enti non previsti esplicitamente dall’art. 2 del DLvo 370/1970 cui la normativa è riferita, è da riconoscere il servizio prestato nelle scuole comunali se prestato con nomina approvata dal Provveditore agli Studi,
servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne Provinciali o Regionali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi;
servizio prestato presso scuole materne gestite dall’ESMAS ( Ente scuole materne della Sardegna), pur non previsto dal D.Lvo 297/94, ma per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 5.11.1986,
servizio d’insegnamento prestato nelle scuole materne della Sicilia istituite dalla legge Regionale n. 21 dell’1.4.1955,
servizio prestato nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali.
Altri servizi valutabili come pre ruolo
servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario ( e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell’assistente universitario) nelle università a decorrere dall’1.7.1975 ( art. 485 del d.lgs. 297/1994);
servizio prestato come contrattista all’università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso le scuole statali;
servizio militare di leva o per richiamo o per servizio civile sostitutivo o per l’opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto di impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio ( art. 84 del DPR 417/1974);
servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A,B,C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie, è necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l’intera durata del corso ed aver riportato la qualifica;
servizio prestato nelle L.A.C. ( libere attività complementari) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media, ( si ricorda che non è valutabile il doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestito dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico);
servizio in qualità di lettore non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all’estero, svolto con specifico incarico del Ministero Affari Esteri;
servizio prestato nei corsi di istruzione per allievi agenti di polizia di Stato.
Per la continuità nella scuola di attuale titolarità viene attribuito un punteggio di punti 2 di continuità per i primi 5 anni, a partire dal sesto anno si attribuisce un punteggio di punti 3. Si ricorda che per l’attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria d’istituto non è necessario, come per la mobilità, aver prestato un servizio senza soluzione di continuità per negli ultimi tre anni.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio di continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di handicap) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità ( o diurno o serale).
Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio del presente contratto.
Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione.
Per agevolare il calcolo del punteggio spettante per la continuità nella scuola (vedi nota 5 bis della tabella di cui all’allegato D) si riporta la seguente tabella riassuntiva.
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Anni di servizio
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Punteggio |
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Anni di servizio
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Punteggio |
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1 |
2 |
11 |
28 |
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2 |
4 |
12 |
31 |
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3 |
6 |
13 |
34 |
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4 |
8 |
14 |
37 |
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5 |
10 |
15 |
40 |
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6 |
13 |
16 |
43 |
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7 |
16 |
17 |
46 |
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8 |
19 |
18 |
49 |
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9 |
22 |
19 |
52 |
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10 |
25 |
20 |
55 |
L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
Il punteggio relativo alla continuità va attribuito :
Il punteggio per la continuità va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.
Il punteggio per la continuità non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale ( istituto ora soppresso) salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Continuità e soprannumerarietà.
Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.
Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio. La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio di cattedra e di ruolo.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato trasferito in quanto soprannumerario.
Si ricorda che per lo stesso anno scolastico non è possibile sommare il punteggio per la continuità nella scuola e quello per la continuità nel comune.
Di seguito si riporta un
esempio.
Un docente ha la seguente
situazione di servizio:
a.s. 1998/1999 S.M.S. Macedonio Melloni Portici ( NA)
a.s, 1999/2000 S.M.S. Macedonio Melloni Portici ( NA)
a.s. 2000/2001 S.M.S. Foscolo di Napoli
dall’a.s. 2001/2002 sino al corrente anno scolastico 2006/2007 SMS Pavese di
Napoli,
il docente dell’esempio ha diritto a punti 1 per la continuità nel comune (
Napoli) coincidente con quello di attuale titolarità ( a.s. 2000/2001 prestato
presso la SMS Foscolo di Napoli),
ha diritto a punti 10 per n. 5 anni prestati senza soluzione di continuità nella
stessa scuola ( SMS Pavese di Napoli), l’anno in corso 2006/2007 non conta ai
fini del calcolo.
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