GILDA degli Insegnanti di Bologna

 

Come evitare la trattenuta per lo sciopero

(Parere Ufficio legale n.11 del 12.11.2001)

        Lo sciopero del 24 ottobre 2003 determinerà l'insorgere di un debito, da parte dei docenti, nei confronti dell'Amministrazione. E dunque, tra non molto, sarà effettuata una trattenuta sullo stipendio per recuperare la retribuzione relativa alla giornata di lavoro non prestata. Ciò non di meno, è possibile evitare tale trattenuta, reclamando il pagamento della festività non goduta in corrispondenza del giorno 8 dicembre 2002, perché coincidente con una domenica.

        A questo proposito, l'Ufficio legale della Gilda di Potenza ha predisposto un modulo che dovrà essere presentato al Dirigente scolastico e, per precauzione, anche alla Direzione provinciale del Tesoro.

        Il modulo è preceduto da un parere legale, in cui viene argomentata la possibilità di ricorrere al meccanismo della cosiddetta compensazione: un istituto che consente di evitare di pagare un debito quando il debitore è, al tempo stesso, creditore nella stessa misura.

  E' un servizio a cura del Cidog

La compensazione delle reciproche obbligazioni

( la trattenuta per lo sciopero  si può compensare con il credito per la festività dell'8 dicembre 2002)

     Lo sciopero del 24.10.2003 è occasione anche di considerazione meramente giuridica, che si ricollega al sinallagma contrattuale, e che, a parere di questo ufficio legale, può costituire motivo  per i docenti interessati  di formulare richiesta di compensazione per i loro crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro.

    Il Ministero del Tesoro, mi correggo, oggi è chiamato Ministero dell’Economia e delle Finanze, (ente pagatore degli stipendi  del personale docente) attraverso il C.N.E.S.T. di Latina,  su segnalazione dei dirigenti scolastici, tra breve, opererà legittimamente la trattenuta stipendiale a tutti i docenti che hanno aderito  allo sciopero.

   Il credito dovuto alla P.A. è pari ad 1/30 della retribuzione mensile maturata da ciascun docente ( ossia si tiene conto della posizione stipendiale riferita, per intenderci , al “ gradone” di appartenenza) al netto delle sole ritenute previdenziali ed assistenziali,perchè i periodi di astensione dal lavoro per sciopero,diritto fondamentale che la Costituzione garantisce ( art.40), non costituiscono interruzione del rapporto di lavoro, e quindi sono validi  anche ai  fini pensionistici, come chiarito dalla Circolare n.312 del 18.9.1989; sicché una prima verifica, ex post, andrà fatta sull’esatta liquidazione della trattenuta: l’adagio popolare insegna che “fidarsi è bene non fidarsi è meglio”.

   Tuttavia, come rappresentato in un precedente intervento di questo ufficio legale ( cfr parere n.4 del 19.10.2001) i docenti vantano un credito, ancora non prescritto, relativo alla festività dell' 8 dicembre 2002. Non giova qui discettare se tale emolumento abbia natura retributiva o sia solo un indennizzo.

    E’, in ogni caso, un credito derivante dal rapporto di  lavoro, riconosciuto da vigenti leggi dello Stato  a favore dei dipendenti pubblici o privati, e confermato dalla giurisprudenza: vieppiù, è una pretesa creditizia, di cui altri CCNL ( cito, tra i molti,ad esempio, quello dei bancari), firmati dalle maggiori  Organizzazioni Sindacali, hanno assicurato il pagamento.

   Orbene, trattandosi di obbligazioni reciproche tra le medesime parti ( la P.A. e i docenti), può applicarsi l’istituto della compensazione ( artt.1241 – 1252 del codice civile)  Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti”. Nella fattispecie, si tratta di compensazione legale, ossia  spiega i suoi  effetti senza intervento del giudice ( ope legis), in quanto ex art.1243 c.c. si tratta di due debiti che hanno per oggetto somma di denaro, sono entrambi liquidi ( certi,ossia, nel loro ammontare) ed esigibili ( vale a dire, non sottoposti né a termine né a condizione).

     L’aspetto pratico impone che i docenti, che hanno scioperato il 24 ottobre 2003, immediatamente, dovranno significare, con una nota raccomandata diretta al dirigente scolastico e alla Direzione provinciale del tesoro, la propria volontà  di avvalersi della compensazione, diffidando costoro a non operare alcuna trattenuta per lo sciopero. 

Avv. José Sorrento

   MODULO DI RICHIESTA DI COMPENSAZIONE 

 

Raccomandata  a.r.       

Al Dirigente Scolastico del ...............................................................................................

Alla Direzione Provinciale del Tesoro  di ...........................................

 

Oggetto: Atto di significazione e diffida alla compensazione

Il/La sottoscritt..    ..................................................................., docente presso codesta scuola

                                         premesso che

ha aderito per l’intera giornata allo sciopero del 24 ottobre 2003;

era in servizio,altresì, in data 8 dicembre 2002

                                                                       atteso che

codesta Amministrazione dovrà, per effetto della astensione richiamata,procedere alla trattenuta di legge, con le modalità di cui  alla C.M. n.312/89;

chi scrive vanta , verso codesta stessa Amministrazione il credito previsto dalle legge n.260/49 e successive integrazioni e modificazioni,

                                                                       ritenuto che

ai sensi e per gli effetti degli articoli 1241 e 1243 del codice civile, i due debiti reciproci sono compensati per legge;

                                                                       DIFFIDA

codesta Pubblica Amministrazione e l’Ente pagatore, affinché procedano alla estinzione delle obbligazioni in parola, attraverso la compensazione legale, e non trattengano  somme superiori alla quantità corrispondente  a tale modalità satisfattiva delle reciproche pretese creditizie, ancorché diversa dal pagamento.

Salvezze illimitate.

Firma del docente

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Luogo e data   _______________________