GILDA
degli
Insegnanti di Bologna

(Parere
Ufficio legale n.11 del 12.11.2001)
Lo sciopero del 24 ottobre 2003 determinerà l'insorgere di un debito, da parte dei docenti, nei confronti dell'Amministrazione. E dunque, tra non molto, sarà effettuata una trattenuta sullo stipendio per recuperare la retribuzione relativa alla giornata di lavoro non prestata. Ciò non di meno, è possibile evitare tale trattenuta, reclamando il pagamento della festività non goduta in corrispondenza del giorno 8 dicembre 2002, perché coincidente con una domenica.
A questo proposito, l'Ufficio legale della Gilda di Potenza ha predisposto un modulo che dovrà essere presentato al Dirigente scolastico e, per precauzione, anche alla Direzione provinciale del Tesoro.
Il modulo è preceduto da un parere legale, in cui viene argomentata la possibilità di ricorrere al meccanismo della cosiddetta compensazione: un istituto che consente di evitare di pagare un debito quando il debitore è, al tempo stesso, creditore nella stessa misura.

La
compensazione delle reciproche obbligazioni
( la trattenuta per lo sciopero si può compensare con il credito per la festività dell'8 dicembre 2002)
Lo sciopero del 24.10.2003 è occasione anche di considerazione meramente giuridica, che si ricollega al sinallagma contrattuale, e che, a parere di questo ufficio legale, può costituire motivo per i docenti interessati di formulare richiesta di compensazione per i loro crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro.
Il Ministero del Tesoro, mi correggo, oggi è chiamato Ministero dell’Economia e delle Finanze, (ente pagatore degli stipendi del personale docente) attraverso il C.N.E.S.T. di Latina, su segnalazione dei dirigenti scolastici, tra breve, opererà legittimamente la trattenuta stipendiale a tutti i docenti che hanno aderito allo sciopero.
Il credito dovuto alla P.A. è pari ad 1/30 della retribuzione mensile maturata da ciascun docente ( ossia si tiene conto della posizione stipendiale riferita, per intenderci , al “ gradone” di appartenenza) al netto delle sole ritenute previdenziali ed assistenziali,perchè i periodi di astensione dal lavoro per sciopero,diritto fondamentale che la Costituzione garantisce ( art.40), non costituiscono interruzione del rapporto di lavoro, e quindi sono validi anche ai fini pensionistici, come chiarito dalla Circolare n.312 del 18.9.1989; sicché una prima verifica, ex post, andrà fatta sull’esatta liquidazione della trattenuta: l’adagio popolare insegna che “fidarsi è bene non fidarsi è meglio”.
Tuttavia, come rappresentato in un precedente intervento di questo ufficio legale ( cfr parere n.4 del 19.10.2001) i docenti vantano un credito, ancora non prescritto, relativo alla festività dell' 8 dicembre 2002. Non giova qui discettare se tale emolumento abbia natura retributiva o sia solo un indennizzo.
E’, in ogni caso, un credito derivante dal rapporto di lavoro, riconosciuto da vigenti leggi dello Stato a favore dei dipendenti pubblici o privati, e confermato dalla giurisprudenza: vieppiù, è una pretesa creditizia, di cui altri CCNL ( cito, tra i molti,ad esempio, quello dei bancari), firmati dalle maggiori Organizzazioni Sindacali, hanno assicurato il pagamento.
Orbene, trattandosi di obbligazioni reciproche tra le medesime parti ( la P.A. e i docenti), può applicarsi l’istituto della compensazione ( artt.1241 – 1252 del codice civile) “Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti”. Nella fattispecie, si tratta di compensazione legale, ossia spiega i suoi effetti senza intervento del giudice ( ope legis), in quanto ex art.1243 c.c. si tratta di due debiti che hanno per oggetto somma di denaro, sono entrambi liquidi ( certi,ossia, nel loro ammontare) ed esigibili ( vale a dire, non sottoposti né a termine né a condizione).
L’aspetto pratico impone che i docenti, che hanno scioperato il 24 ottobre 2003, immediatamente, dovranno significare, con una nota raccomandata diretta al dirigente scolastico e alla Direzione provinciale del tesoro, la propria volontà di avvalersi della compensazione, diffidando costoro a non operare alcuna trattenuta per lo sciopero.
Avv. José Sorrento

Raccomandata a.r.
Al Dirigente Scolastico del ...............................................................................................
Alla Direzione Provinciale del Tesoro di ...........................................
Oggetto: Atto di significazione e diffida alla compensazione
Il/La sottoscritt.. ..................................................................., docente presso codesta scuola
premesso che
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ha aderito per l’intera giornata allo sciopero del 24 ottobre 2003; |
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era in servizio,altresì, in data 8 dicembre 2002 |
atteso che
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codesta Amministrazione dovrà, per effetto della astensione richiamata,procedere alla trattenuta di legge, con le modalità di cui alla C.M. n.312/89; |
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chi scrive vanta , verso codesta stessa Amministrazione il credito previsto dalle legge n.260/49 e successive integrazioni e modificazioni, |
ritenuto che
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1241 e 1243 del codice civile, i due debiti reciproci sono compensati per legge;
DIFFIDA
codesta Pubblica Amministrazione e l’Ente pagatore, affinché procedano alla estinzione delle obbligazioni in parola, attraverso la compensazione legale, e non trattengano somme superiori alla quantità corrispondente a tale modalità satisfattiva delle reciproche pretese creditizie, ancorché diversa dal pagamento.
Salvezze illimitate.
Firma del docente
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Luogo e data _______________________
